Ammessa la quarta cessione dei crediti fiscali, solo se effettuata da istituti bancari nei confronti di propri correntisti e prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti, delle opzioni di cessione e sconto in fattura. Sono alcune delle attese novità fiscali introdotte durante l’esame parlamentare del Dl 17/2022 (AS.  2588), c.d. “Decreto Bollette”, approvato il 21 aprile scorso.

In particolare, nell’ambito dei bonus edilizi, con l’articolo 29-bis viene ulteriormente modificata la disciplina delle agevolazioni fruite attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e le due successive in ambito “vigilato”, cioè soltanto nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), sarà possibile anche una quarta e ultima cessione. In tal caso, però, è ammesso soltanto il passaggio da una banca a un soggetto con il quale ha stipulato un contratto di conto corrente, vale a dire un suo correntista.

Inoltre, all’articolo 29-ter viene introdotto l’ulteriore slittamento, per l’anno 2022, della scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito. La proroga è esclusivamente per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: le pratiche potranno essere inviate fino al 15 ottobre 2022. Nulla cambia, invece, per gli altri contribuenti: per loro, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato dal “decreto Sostegni-ter” – Dl 4/2022, rispetto all’ordinaria scadenza del 16 marzo, che era già stata differita al 7 aprile dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 3 febbraio 2022.

La Camera ha inoltre approvato in data 20 aprile, nel corso della discussione del Documento di economia e finanza 2022 (DEF), la risoluzione n. 6-00221 che contiene i seguenti impegni da parte del Governo:

  • consentire la cessione del credito anche a favore di enti diversi da banche e assicurazioni non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima.
  • prorogare il termine del Superbonus 110 per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30% dell’intervento da raggiungere entro il prossimo 30 giugno per rientrare nella proroga del 31 dicembre 2022, sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli interventi, valutando la possibilità di prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità.