Emissioni gas serra (EU-ETS): Con Deliberazione 18/2020, era stata già definita la possibilità di esenzione dalla visita in sito per la verifica delle emissioni 2019.  Con deliberazione 44 del 25 marzo 2020 il termine del 31 marzo per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione annuale delle emissioni di gas serra è posticipato al 13 aprile 2020 per gli impianti soggetti ad ETS non ricadenti nell’allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (attività esentate dalla sospensione, che possono quindi rimanere aperte). La comunicazione può avvenire con le modalità semplificate indicate nella deliberazione.

Emissioni in atmosfera: In regione Lombardia, con decreto n. 3795 del 26/03/2020, è stato definito il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi (art. 275 del d.lgs 152/2006), nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali concernenti le attività con utilizzo di solventi.

Acque: La regione Lombardia con Deliberazione 2975 del 23/03/2020 ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine di presentazione della denuncia annuale delle acque derivate nell’anno 2019

Rifiuti: La scadenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è prorogata al 30 giugno 2020 (DL 18/2020 art. 113 comma 1); la pro-roga include anche la comunicazione produttori di ap-parecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale pile ed accumulatori è prorogata al 30 giugno 2020 (DL 18/2020 art. 113 comma 1);

La comunicazione, da parte degli impianti di trattamento, della quantità annuale di RAEE trattati, al Centro di Coordinamento è prorogata al 30 giugno 2020 (DL 18/2020 art. 113 comma 1);

La scadenza per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è prorogata al 30 giugno 2020 (DL 18/2020 art. 113 c. 1).

Con circolare n. 4 del 23 marzo 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito indicazioni operative in merito alla proroga della validità delle autorizzazioni in scadenza, definita dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020. In caso di utilizzo della proroga, l’Albo ha segnalato l’obbligo di presentare fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020. Inoltre, in merito alla sospensione dei procedimenti in corso, definita dall’art. 103 comma 1, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

In regione Lombardia, in merito alla compilazione dell’applicativo ORSO da parte dei comuni e degli impianti di gestione di rifiuti, al momento non sono state previste specifiche proroghe. La prossima scadenza pertanto rimane fissata al 30 aprile. Rimane la possibilità di chiedere una proroga di 30 giorni come previ-sto dal punto 6 della DGR 6511/2017.

REGIONE LOMBARDIA _Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Si allega estratto del BURL del 2 Aprile che riporta le disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti adottate da Regione Lombardia facendo appello all’art. 191 del d.lgs. 152/06.

Giovedì 02 aprile 2020 su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è stata pubblicata l’ordinanza O.p.g.r. 1 aprile 2020 – n. 520 “Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con tale documento la Regione Lombardia attua quanto previsto nelle indicazioni della circolare del MATTM prot. 22276 del 30 marzo 2020 e quanto previsto nelle ultime pubblicazioni dell’ISS in merito alla gestione dei rifiuti in deroga rispetto all’impianto normativo vigente. Le indicazioni contenute nell’ordinanza sono valide fino al 31 agosto 2020. Gli interventi proposti interessano differenti ambiti della gestione dei rifiuti e delle attività di bonifica e messa in sicurezza del suolo, nel seguito una sintesi degli aspetti ritenuti più rilevanti.

I rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, con le modalità indicate dalla nota dell’ISS (008293 del 12 marzo 2020).

I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato.

I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. Applicare il DPR 254/03 che dà la possibilità di classificare come rifiuto sanitario a rischio infettivo anche rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie: codice EER 180103*- rifiuti a rischio infettivo e conferirlo a ditta autorizzata. Questa soluzione rappresenta sicuramente quella più cautelativa ma senza dubbio quella più onerosa. Occorre seguire alla lettera e con rigore tutte le regole della gestione dei rifiuti sanitari: doppio contenitore, chiusura ermetica, deposito temporaneo, trasporto autorizzato, ADR e incenerimento.

Sono previste significative deroghe per gli impianti di gestione rifiuti, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei Piani di emergenza:

Gli impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 devo applicare come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione; Per impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, ma il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilitato devono inviare una comunicazione a agli enti competenti; Impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione agli enti competenti, indicando il carico termico nominale. Gli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 ferme restando le «quantità massime» fissate dalla normativa per tali impianti.  Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, con attenzione alle norme tecniche e di sicurezza. I titolari dei suddetti impianti devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, agli enti competenti, che dia evidenza del pieno rispetto degli obblighi in ambito antincendio, del rispetto delle norme tecniche sulla gestione dei rifiuti e della protezione ambientale.

Sempre nel rispetto delle norme tecniche e di prevenzione incendi sono temporaneamente mutati i criteri per la gestione del “Deposito temporaneo” di cui dall’art. 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:

i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

L’ordinanza delinea inoltre indicazioni e deroghe sulle modalità operative per attività di raccolta rifiuti urbani, per impianti di termovalorizzazione, per la gestione delle terre e rocce da scavo, per le campagne di impianti mobili di trattamento rifiuti, e per le attività di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, e interventi di bonifica di siti contaminati. Per tali previsioni si rimanda alla lettura dell’ordinanza.

VARIE:

ADR – trasporto su strada di merci pericolose: Con Decreto 10 marzo 2020 (GU del 23-3-2020) il Ministero dei Trasporti ha stabilito che le carte di qualificazione del conducente ed i certificati di formazione professionale ADR, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Inoltre con circolare 9487 del 24 marzo 2020 il Ministero dei trasporti ha chiarito che la validità delle patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 è pro-rogata fino al 31 agosto 2020 ai sensi dell’art. 104 DL 18/2020 (essendo documenti di riconoscimento). Oltre alle proroghe intervenute a livello nazionale, l’accordo multilaterale M324 ha introdotto le seguenti proroghe, applicabili ai trasporti effettuati nei territori dei paesi sottoscrittori; l’accordo è stato firmato anche dall’Italia in data 24 marzo. La validità dei certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto ADR che sca-dono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020 è estesa al 30 novembre 2020. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari frequentano il corso e superano l’esame prima del 1° dicembre 2020. La validità dei certificati dei consulenti ADR che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020 è estesa al 30 novembre 2020. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari superano l’esame ADR prima del 1° dicembre 2020. L’accordo multilaterale M325 ha esteso al 30 agosto 2020 la validità di tutti i certificati di approvazione dei veicoli e di tutti i controlli periodici e intermedi delle cisterne con scadenza tra il 1° marzo e il 1° ago-sto 2020. L’accordo si applica ai trasporti effettuati nei territori dei paesi che l’hanno sottoscritto ed è stato firmato anche dall’Italia in data 24 marzo; è valido fino a settembre 2020.

AIA – Autorizzazione integrata ambientale: in Lombardia, per gli impianti soggetti ad AIA, la regio-ne con il DDS 3430-2020 ha:

  • prorogato al 31 ottobre il termine per l’inserimento dei dati 2019 nell’applicativo AIDA.
  • Sospeso fino al 31 ottobre l’obbligo di compilazione della modulistica IPPC online in occasione della presentazione di istanze di rilascio, riesame o modifica delle AIA
  • Sospeso fino al 30 aprile 2020 i controlli sulle emis-sioni previsti dai piani di monitoraggio delle AIA, in particolare se effettuati con ricorso a personale ester-no specializzato.

 

INDICAZIONI SULLA DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO:

In relazione al parere ISS del 18 marzo 2020, che ha fornito indicazioni sulla disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti, il SNPA ha fornito ulteriori indicazioni per minimizzare gli impatti ambientali. Infatti l’uso indiscriminato di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle strade può provocare danni all’ambiente, e conseguente esposizione della popolazione e degli animali, con possibile contaminazione di acque superficiali e sotterranee. In presenza di materiali organici l’ipoclorito di sodio può dare origine a formazione di sottoprodotti cancerogeni volatili quali clorammine e trialometani. In ogni caso la concentrazione di ipoclorito di sodio non dovrebbe superare lo 0,1%.