Cosa fare per gli interventi previsti nella detrazione del 90% del Bonus Facciate nel caso in cui quest’ultimo non venga prorogato anche nel 2022 e i lavori non si concludano entro la scadenza del 31 dicembre 2021?

La risposta sta nelle modalità di fruizione del beneficio, quindi anche rispetto alla cessione del credito o allo sconto in fattura, secondo cui per il Bonus Facciate non rilevano i SAL (Stati Avanzamento Lavori) e l’esecuzione delle opere, come invece previsto per il Superbonus 110% ma, quando il committente beneficiario è un privato, rileva il c.d. “principio di cassa” – ovvero il pagamento con bonifico parlante della percentuale non coperta dall’agevolazione nel caso di sconto in fattura o dell’intero importo lavori per gli altri casi, a prescindere dall’ultimazione degli interventi nei termini di scadenza del beneficio.

La Direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate, con risposta a istanza d’interpello 903-521/2021, precisa nel caso di specie che sarà dunque possibile beneficiare dell’incentivo per le spese effettivamente sostenute entro la data del 31 dicembre 2021, per gli interventi avviati anche se non terminati.

Si sottolinea però che ciò è possibile a condizione che l’impresa esecutrice emetta prima del 31 dicembre 2021 una fattura riferita alla totalità delle opere, anche se gli stessi non sono ancora completamente ultimati.