L’Agenzia delle Entrate chiarisce il numero delle cessioni ammesse e pubblica i nuovi codici tributo per l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione. Tutte le nuove specifiche introdotte dal 16 febbraio 2022.

Con una FAQ del 17 marzo scorso, l’Agenzia chiarisce, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Frodi, quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cosiddetto Dl Frodi) ha infatti modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), reintroducendo il divieto di cessioni successive alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus ordinari e ai Bonus anti-COVID, prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl Sostegni-ter che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.

In definitiva, alla luce delle regole delineate, l’Agenzia, al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, fornisce il seguente quadro sulle opzioni esercitabili:

Prima cessione o sconto:
Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”

Cessioni successive alla prima:
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”

Con la risoluzione 12/E del 14 marzo 2022, l’Agenzia ha inoltre istituito i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni, cedute o scontate sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. I nuovi codici sono utilizzabili in relazione alle comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio scorso. Si sottolinea che la novità introdotta riguarda la distinzione, attraverso i suddetti codici, delle opzioni di sconto o cessione che si sommerà al codice univoco introdotto a partire dal 1° maggio 2022 finalizzato alla verifica puntuale del numero di cessioni.

Di seguito i nuovi codici introdotti:

  • Superbonus 110%: sconto 771, cessione 7701
  • Ecobonus: sconto 7712, cessione 7702
  • Sisma Bonus: sconto 7713, cessione 7703
  • Bonus Facciate: sconto 7715, cessione 7705
  • Bonus Ristrutturazioni: sconto 7716, cessione 7706
  • Bonus Barriere Architettoniche: sconto 7717, cessione 7707