La cessione dei crediti d’imposta Ecobonus, Sismabonus, incluso il Superbonus 110%, effettuata dalla società cedente al cessionario dietro corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria e rientra, quindi, tra le operazioni esenti da Iva (articolo 10, comma 1, n.1 del Dpr n. 633/1972). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza d’interpello n.369 del 24 maggio 2021.

Inoltre, l’atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione.

L’Agenzia ricorda che la cessione dei crediti generati dai bonus edilizi possono dar luogo:

  • a operazioni di natura finanziaria che rientrano nella sfera impositiva ma in regime di esenzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.1) del Dpr n. 633/1972;
  • a operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.

In linea generale, spiegano le Entrate, ogni volta che l’operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamento, la prestazione rientra tra quelle esenti da Iva.

Nel caso in esame, precisa l’Agenzia, l’atto di cessione dei crediti derivanti dalle ristrutturazioni edilizie, EcobonusSismabonus Superbonus 110%, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo ha finalità e natura finanziaria, rientrando, cioè un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, in quanto si tratta di “cessioni di crediti in denaro” ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr n. 633/1972. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che non vi sia l’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Resta ferma la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l’operazione in esenzione, indicando nella stessa l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia evidenzia che l’atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione, a norma dell’articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico dell’imposta di Registro), rientrando tra gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”. Tale interpretazione era stata peraltro fornita con la risoluzione n. 84/2018 con cui veniva chiarito “si ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al TUR, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione”.