L’Agenzia delle Entrate proroga nuovamente il termine di scadenza per l’invio della Comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, per le spese sostenute nell’anno 2020.

Con provvedimento del 30 marzo 2021, il direttore Ruffini sancisce il prolungamento dei termini operativi di altre due settimane, quindi dalla data del 31 marzo al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

La Comunicazione, sulla base del provvedimento n.283847 dell’8 agosto 2020, di norma deve essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. L’Agenzia concede un ulteriore lasso di tempo agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020, anche tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”.

La Comunicazione, relativa alle spese sostenute nel 2020, dovrà essere inviata, dunque, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro giovedì 15 aprile.

Come si specifica nella circolare  24/2020, riguardo all’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, l’Agenzia ricorda che occorre far riferimento:
− per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
− per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.