CONAI è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro a cui aderiscono oltre 850.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.
CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.
ll Contributo Ambientale CONAI – CAC – stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra i soggetti coinvolti il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI:

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI e IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI/RIVENDITORI
Si iscrivono al CONAI ed ai relativi Consorzi di Filiera, espongono il CAC in fattura e lo liquidano al CONAI a seguito delle relative dichiarazioni periodiche.

COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI-NOVITA’-DAL 01/01/2019
Saranno tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggi ed importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita se nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi superiori a 150 tonnellate.
Se si tratta di quantitativi inferiori, i “ piccoli commercianti “ potranno fare richiesta di procedura agevolata e continuare a versare il contributo ambientale che troveranno in fattura

UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI – IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE
La definizione comprende “ i commercianti , i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni “. L’utilizzatore per eccellenza è l’impresa che acquista imballaggi e li riempie con le merci oggetto della propria attività, ma sono tenute alla adesione anche le imprese che svolgono un’attività commerciale sia pur marginale rispetto alla propria attività principale, es. parrucchieri che rivendono prodotti di bellezza confezionati ai propri clienti. L’adesione al CONAI comporta il versamento una tantum di € 5,16 al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000€. Se l’utilizzatore importa imballaggi vuoti/merce imballata, in caso di superamento di determinate soglie, dovrà inviare una dichiarazione periodica periodica on-line degli imballaggi importati, ma solo se vengono superati i valori soglia risultanti dalla compilazione del modulo 6.2 – Guida Conai.

Entità del Contributo Ambientale per materiale:
Acciaio 3,00 €/ton
Alluminio 15,00 €/ton
Carta  35,00 €/t dal 1° gennaio 2020 e 55,00 €/t a partire dal 1° giugno 2020.  55,00 €/t dal 1° gennaio 2020 e 75,00 €/t a partire dal 1° giugno 2020 per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno: 9,00 € dal 1° gennaio 2020
Vetro 27,00 €/ton e 31,00€/ton dal 1° luglio 2020
Plastica :
Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/ton
Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 208,00 €/ton
Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 436,00 €/ton
Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 546,00€/ton
Periodicamente vengono rivisti i valori del contributo ambientale, in base all’andamento degli obiettivi di riciclo/recupero.
Le variazioni avranno effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di merci imballate (Modulo 6.2) :
il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (cosiddetta procedura semplificata “per tara”) passerà:
 da 85,00 a 91,00 €/t, dal 1° giugno 2020;
 da 91,00 a 92,00 €/t, dal 1° luglio 2020;

l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (cosiddetta procedura semplificata “a valore”):

 passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari imballati;  resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%.

Nel più ampio contesto di semplificazioni procedurali, con specifico riferimento alla dichiarazione del contributo ambientale mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, sono in corso approfondimenti per valutare la possibilità di far decorrere l’aumento da luglio 2020 anziché da giugno 2020, in linea con le altre procedure semplificate di dichiarazione. In tal caso, prima del 20 luglio 2020 (scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di giugno o del secondo trimestre 2020) sarà data adeguata informativa alle imprese interessate.

ASPETTI FISCALI:
Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota ( vigente al momento di effettuazione dell’operazione ) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.
Sul sito del CONAI potete scaricare i moduli delle dichiarazioni

http://www.conai.org/

Per eventuali ulteriori informazioni, Vi ricordiamo il Numero Verde CONAI 800337799 e l’indirizzo infocontributo@conai.org.

 

Per informazioni: Dott.ssa Lisa Rossini, Ufficio Ambiente lrossini@artigiani.lecco.it tel 0341/250200