I ministri dell’economia e delle finanze di tutti i Paesi Ue riuniti in Consiglio hanno dato ieri il via libera ad altri undici piani nazionali, oltre a quello italiano: anche Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l’utilizzo dei fondi dell’UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della COVID-19. Grazie all’adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al 13% dell’importo totale: i primi fondi per l’attuazione del PNRR in Italia saranno pari a circa 25 miliardi di euro, sul totale di 191,5 miliardi di euro che arriveranno nei prossimi cinque anni.

Con il via libera al PNRR italiano da parte dell’UE, diventano definitive le proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021 in materia di Superbonus e di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura. In base all’art.1, co.74 della legge di Bilancio 2021 – Legge 178/2020, l’efficacia delle proroghe in essa previste ai commi da 66 a 72, riguardanti il Superbonus e i meccanismi alternativi della cessione del credito e dello sconto in fattura “resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

Si completa così il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus che, insieme alle proroghe già approvate con la Legge sul Fondo complementare al PNRR (DL 59/2021, convertito nella Legge 101/2021), risulta essere il seguente:

  • per tutti i beneficiari, inclusi gli edifici unifamiliari, fino al 30 giugno 2022; per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”) è estendibile al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
  • per i condomìni fino 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità fino al 30 giugno 2023, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Infine, non di minore importanza è la proroga a tutto il 2022 per esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, alternative alla fruizione diretta del Superbonus.