Aprile 2021

Il Ministero della Salute, a seguito del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS.CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile scorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti inerenti al tema della riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia da COVID19.

Sintesi delle disposizioni

1 Lavoratori positivi, ricoverati e con sintomi gravi Il rientro è subordinato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

A) Avvenuta negativizzazione;

B) Idoneità alla mansione da rilasciarsi dopo visita medica.

2 Lavoratori positivi: con sintomi In questo caso, senza ricovero, il lavoratore può rientrare solo a condizione che siano trascorsi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e che egli possa attestare un tampone negativo molecolare*, effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
3. Lavoratori positivi: senza sintomi Il rientro è ammissibile dopo 10 giorni di assenza di sintomi ed attestazione d’un tampone molecolare negativo*, al termine dell’isolamento.
*Il lavoratore ha l’obbligo, ai fini del rientro, di inviare tramite il medico competente l’attestazione del tampone (negativo) al proprio datore di lavoro, anche in via telematica. Inoltre, i lavoratori negativizzati anche se conviventi con soggetti ancora positivi alla data dell’avvenuta esecuzione del tampone (negativo) possono essere reintegrati senza alcuna ulteriore obbligo.
4 Lavoratori positivi a lungo termine Sebbene le evidenze scientifiche attuali attestino che nei positivi di lungo termine, per i quali non vi siano quindi sintomi da almeno 7 giorni, ma perduri uno stato di positività al virus per almeno 21 giorni, non vi siano rischi rilevabili di poter trasmettere il virus a terzi, il Protocollo del 6 aprile 2021, per un principio di maggiore precauzione della salute dei lavoratori  nonché per esigenze di maggiore tutela giuridica del datore di lavoro, ha stabilito che il rientro al lavoro può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di attestazione di tampone molecolare od antigenico negativo. In questo caso, si hanno due ipotesi, alternative fra di loro:

A) Se il lavoratore può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella potrà comunque riprendere le attività lavorative, nell’attesa della negativizzazione;

B) Se il lavoratore non può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella sarà coperto/a da certificazione di malattia del proprio medico curante sino ad avvenuta negativizzazione.

5 Lavoratore asintomatico a seguito d’un contatto stretto con soggetto positivo Il lavoratore contatto stretto (ma asintomatico) di un caso positivo è collocato di norma in malattia, salvo che possa essere collocato in modalità di lavoro agile.

Ai fini del rientro in azienda, infine, egli/ella dovrà attendere una quarantena di 10 giorni dall’avvenuto contatto e poi attestare l’esito d’un tampone – molecolare oppure antigenico – negativo, il cui esito deve essere trasmesso al datore di lavoro per il tramite del medico competente, cui lavoratore ha l’obbligo di trasmettere la relativa documentazione.