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Il Superbonus 110% non è solo riqualificare ristrutturando l’esistente, ma rappresenta anche un incentivo impareggiabile per “sostituire” il proprio edificio, in un’ottica di sostenibilità, benessere e risparmio.

E’ quanto si evince dalle ultime analisi condivise in materia di agevolazioni in ambito edilizio, mosse da una serie di criticità rilevate, quali il rispetto delle tempistiche di scadenza ufficiali delle misure incentivanti a fronte di numerosi imprevisti che si incontrano inevitabilmente nel corso della realizzazione dei cantieri.

Un’opera di recupero di un edificio esistente comporta una serie di attenzioni e, come anticipato, di imprevisti che fanno lievitare tempi e costi del cantiere con il rischio di perdere il beneficio del Superbonus e delle detrazioni in genere. Tuttavia, non si è finora preso in seria considerazione che la normativa vigente consente di agire, laddove l’immobile originario sia in condizioni realmente complesse per un buon recupero o non abbia un reale valore storico, con la demolizione e ricostruzione ottenendo un immobile completamente nuovo grazie alle misure incentivanti. Un immobile nuovo è imparagonabile, in termini di prestazioni, a qualsiasi recupero, anche il migliore e intervenendo con un rifacimento si abbatte del 50% il rischio di problemi e imprevisti che incorrono nel cantiere di una ristrutturazione.

La disciplina del Superbonus 110% prevede l’applicabilità del beneficio alle demolizioni con ricostruzione, anche con aumento volumetrico, con la distinzione che per le opere ricadenti nell’efficienza energetica la misura potrà essere considerata al 110% solo sulla volumetria esistente (ad esclusione dell’installazione del fotovoltaico, coperto in toto) mentre per le opere di consolidamento strutturale antisismico le spese ammissibili sono relative a tutto l’intervento, sia per la parte esistente che per quella ampliata. Inoltre, con le modifiche introdotte con il Decreto Semplificazioni dell’autunno 2020 e dell’estate 2021 al Testo Unico dell’Edilizia 380/2001 alla nuova definizione di ristrutturazione, vengono incluse nella stessa anche le opere di edilizia ricostruttiva, con la possibilità di cambiare sagoma, sedime e tipologia di edificio.

Si ricorda infine la possibilità, anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e su edifici che non hanno una valenza storica, di intervenire con una sostituzione totale dell’edificio esistente, anche con variazione volumetrica, di sedime e prospetto.

Queste considerazioni risultano realmente importanti nello scenario attuale, nelle more di una ulteriore proroga ufficiale delle misure incentivanti, dove molti committenti rinunciano ad intervenire sul proprio immobile per paura della mancanza dei tempi necessari alla realizzazione del cantiere, degli imprevisti possibili e della complessità delle azioni di recupero. Non sempre recupero dell’esistente è sinonimo di riqualificazione, in molti casi l’immobile attuale presenta più criticità che opportunità e considerare di ricostruire un nuovo edificio comporta un netto risparmio economico e temporale nel cantiere, ma soprattutto nella gestione dell’immobile futuro, oltre che garanzia di qualità e sicurezza del luogo in cui viviamo.