La Commissione di monitoraggio istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) si esprime in merito al quesito pervenuto all’Agenzia delle Entrate mediante istanza d’interpello sul tema della DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE con aumento di volumetria, in relazione alle “super” detrazioni.

La necessità è quella di chiarire se gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico rientrano sempre nella “ristrutturazione edilizia”, a prescindere dal “l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico” e “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, [..] anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Alla luce delle modifiche al D.P.R. 380/2001, introdotte dalla conversione in legge 120/2020 del Decreto Semplificazioni – D.L. n. 76 del 17 luglio 2020 -, la Commissione ritiene che, dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,” rientrano nella ristrutturazione edilizia così come vi rientrano gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico.

Per quanto riguarda la qualificazione dell’intervento edilizio, questa verrà effettuata dall’Ente locale solo se ai sensi della normativa regionale vigente gli interventi sono soggetti a titolo abilitativo costituito dal Permesso di Costruire altrimenti sarà il progettista ad asseverare tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cosiddetta SCIA) la qualificazione dell’intervento stesso.

La Commissione ritiene che le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super SISMA BONUS”, sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal 17 luglio 2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001.

Occorre evidenziare e precisare che a differenza del “Super SISMA BONUS” la detrazione fiscale legata al “Super ECOBONUS” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Pertanto la Commissione si farà carico di inviare una nota agli Uffici Legislativi del MIT, MISE e MEF, che segnali il diverso trattamento sopra evidenziato, in modo che tali organi preposti possano intraprendere gli eventuali provvedimenti normativi, finalizzati ad allineare l’agevolazione fiscale del “Super ecobonus” a quella del “Super sismabonus”.

(Rif. Protocollo Ingresso n. 8047/2020 proveniente dall’Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello del 19/01/2021)