Difformità e opere parzialmente abusive, il problema del superamento della soglia di tolleranza del 2% che costituisce l’ostacolo prevalente alla realizzazione dei cantieri del Superbonus.

Dall’Ufficio giuridico della presidenza del Consiglio dei ministri un parere che apre ad uno spiraglio di semplificazione.

La presidenza osserva che la totale demolizione e ricostruzione elimina di fatto la difformità rilevata sull’edificio e quindi, il nuovo manufatto verrà quindi ricostruito senza l’abuso e non avrà la necessità di ottenere preventivamente una verifica di “doppia conformità” facendo a meno della complicata procedura di sanatoria.

Aggiunge inoltre che, nei casi in cui l’interesse fosse nel conservare le opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio, non è necessaria la doppia conformità ma è sufficiente avviare una procedura di sanatoria conforme alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, con il contestuale pagamento di una sanzione, in relazione all’aumento del valore dell’immobile.

In conclusione, secondo il parere rilasciato dalla presidenza, gli unici edifici fermamente esclusi dall’agevolazione sono quelli completamente abusivi per i quali siano già stati emessi ordini di demolizione.

Si ricorda in merito alle difformità che alla base della disciplina vi è l’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia – D.P.R. 380/2001, che esclude i contributi pubblici agli edifici con difformità superiori al 2%. Si ritiene dunque che la pronuncia dell’Ufficio della presidenza del Consiglio dei ministri appena descritto ed espresso in materia di ricostruzione post-sismica nel Lazio ed Abruzzo in risposta alla nota CGRTS 1438 del 18 gennaio 2021, possa essere esteso e generalizzato per tutte le situazioni simili sul territorio nazionale, accomunate dal contributo dello Stato.