Il Decreto Legislativo 102/2020 ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), prevedendo delle specifiche disposizioni relative ad alcune sostanze pericolose classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti (SVHC).

Obiettivo quello di limitare e ridurre nella maggior misura possibile l’uso di dette sostanze e la loro presenza nelle emissioni e prevedere una loro graduale sostituzione con sostanze meno pericolose.

Le imprese interessate
Sono interessati dal decreto in vigore tutti i gestori di impianti o installazioni nei cui cicli produttivi si utilizzano sostanze con frasi di pericolo H340, H350, H360 (CMR) e/o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti (SVHC) da cui si generano emissioni, che possiedono ai sensi dell’art. 269 Autorizzazione Unica Ambientale o quelle autorizzate con Autorizzazione Integrata Ambientale.
Sono escluse le attività autorizzate in deroga ex art. 272 commi 2 e 3 o con emissioni “scarsamente rilevanti”.
Tuttavia in caso gli impianti siano autorizzati in deroga si consiglia ai gestori di verificare che effettivamente non si utilizzino come materie prime nei propri cicli produttivi le sostanze pericolose di cui sopra.

Gli adempimenti
Gli impianti esistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto ed autorizzati in A.U.A. e A.I.A., dovranno verificare la presenza delle sostanze/miscele classificate ai sensi del CLP e REACH con frasi di pericolo H340, H350, H360 (CMR) e/o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti (SVHC).
I gestori dovranno disporre delle schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici (sostanze e/o miscele) in uso nei propri processi e verificare nei punti 2, 3 e 15 delle schede che siano o meno presenti le frasi di rischio soprariportate e sostanze indicate nella lista SVHC. 
Per la lista di queste ultime si può consultare la lista pubblicata e aggiornata dall’ECHA al link:
https://echa.europa.eu/it/candidatelist-table.

Si consiglia di verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate e si ricorda che il fornitore è tenuto a metterle a disposizione.

Nel caso in cui siano presenti le sostanze sopraelencate sarà necessario trasmettere agli enti competenti entro il 28 agosto 2021 una relazione di valutazione circa:
la disponibilità di alternative relative a sostanze alternative disponibili sul mercato meno pericolose rispetto a quelle attualmente utilizzate o di tecnologie sostitutive o l’assenza di alternative percorribili o inapplicabili al proprio ciclo produttivo;
la percorribilità o meno delle soluzioni alternative individuate e la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le tempistiche di attuazione delle alternative individuate.

Secondo le linee guida della regione Lombardia, pubblicate sul BURL n. 23 del 10 giugno 2021, D.g.r. 7 giugno 2021 – n. XI/4837, i gestori potranno scegliere se valutare la significatività o meno delle emissioni generate dall’utilizzo delle sostanze pericolose CMR o SVHC, per poter escludere eventuali ulteriori azioni.

I gestori saranno altresì tenuti alla presentazione della relazione ogni 5 anni.

Per i nuovi impianti da autorizzare, non sarà possibile aderire all’autorizzazione a carattere generale in caso in cui le sostanze classificate siano utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.

Nel caso, invece, di impianti esistenti autorizzati in via generale in cui tali sostanze si utilizzino il gestore dovrà presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in ragione del nuovo divieto di utilizzo per autorizzazioni in deroga.

Per i nuovi impianti autorizzati e per le modifiche o i rinnovi delle A.U.A. i gestori dovranno redigere la relazione di cui sopra ogni 5 anni.

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele in uso, come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione e particolarmente preoccupanti, i gestori dovranno presentare entro 3 anni dalla domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del comma 7- bis.

Le sostanze

  • H340 – Può provocare alterazioni genetiche;
  • H350 – Può provocare il cancro;
  • H350i – Può provocare il cancro se inalato;
  • H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto;
  • H360F – Può nuocere alla fertilità;
  • H360D – Può nuocere al feto;
  • H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto;
  • H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto;
  • H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità;
  • SVHC sostanze estremamente preoccupanti (lista aggiornata disponibile sul sito: https://echa.europa.eu/it/candidatelist-table).

Esclusioni
Sono esclusi dalla presentazione della relazione i gestori di stabilimenti e impianti se:

  • non vengono utilizzare le sostanze classificate come sopra descritto anche se autorizzati in AUA o AIA;
  • se le sostanze classificate CMR sono utilizzate in quantità inferiori a 10 kg/anno;
  • se le sostanze nella lista SVHC presenti in miscele in concentrazioni inferiori allo 0,1% p/p;
  • le sostanze sono materie prime naturali per le quali è prevista apposita deroga (es. legno o silice cristallina libera);
  • le sostanze classificate CMR o SVHC presenti in emissione derivano da processi chimici o da decomposizione/degradazione;
  • autorizzati in deroga o con emissioni scarsamente rilevanti.

Per informazioni: Dott.ssa Tarantino, Ufficio ambiente
e-mail: ambiente@artigiani.lecco.it
Tel: +39 0341 250.200