Dopo il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, dopo la legge n.178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e dopo il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021 (ancora da convertire in legge), arriva il quarto correttivo alla disciplina del Superbonus 110%: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il decreto legge n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure​” con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibile il “super-incentivo”, allargando il panorama dei beneficiari e riducendo i vincoli amministrativi per accedervi.

Ecco le principali modifiche introdotte:

  • tutti gli interventi ammessi alla “super-detrazione” vengono qualificati come “manutenzione straordinaria” (escluse demolizioni e ricostruzioni) rendendo dunque necessaria la sola CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – come titolo abilitativo. La semplificazione sussiste nel fatto che a tali condizioni il tecnico asseveratore può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione, oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto, o ancora dichiarare che la costruzione sia stata completata prima del 1967. Nel merito si ricorda che nei rapporti tra privati sono consentite compravendite anche di edifici con abusi edilizi, a condizione che vi sia un titolo iniziale.
  • gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, anche aventi ad oggetto l’installazione di ascensori e montacarichi, vengono inclusi negli interventi trainati anche dal Sisma Bonus (e non solo dal Superbonus energetico, come previsto dalla scorsa legge di bilancio). Nel merito si ricorda che, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 505839 del 29 aprile 2021, la presenza nell’edificio oggetto degli interventi di persone di età superiore a 65 anni è irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio;
  • viene inserito un incremento dei limiti di spesa nel caso in cui l’immobile sia destinato allo svolgimento di attività socio-sanitarie e assistenziali. Nel calcolo dei suddetti limiti di spesa per le unità immobiliari, si deve tenere moltiplicare le soglie già previste per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto d’intervento e la superficie media di una unità abitativa immobiliare come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Omi.