Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 che ha apportato modifiche sostanziali per la gestione dei rifiuti.

I rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, che precedentemente erano esclusi dall’ambito di applicazione della normativa rifiuti, sono adesso classificati come rifiuti urbani.

A seguito di questa novità introdotta i casi che si prospettano sono due:

  • se nel contratto d’appalto è definito l’ente pubblico quale produttore del rifiuto, l’azienda affidataria dei servizi di sfalci e potature non potrà trasportarli con un’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis ma dovrà essere iscritto in categoria 1, specifica per il trasporto e la raccolta di rifiuti urbani, o affidarli al gestore pubblico;
  • se nel contratto d’appalto risulta l’azienda di manutenzione del verde produttrice del rifiuto, questa potrà trasportare i rifiuti in categoria 2-bis.

I rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato diventano rifiuti urbani se prodotti dalla tipologia di aziende elencate nell’allegato L-quinquies, tra le quali non sembrano rientrare le attività legate alla manutenzione del verde, aprendo un dubbio sulla possibilità di trasportare questi rifiuti in categoria 2-bis o meno.

Rimanendo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, l’Albo Gestori Ambientali si è espresso con deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, specificando che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi che per effetto delle modifiche normative entrate in vigore sono classificati a partire dal 1° gennaio 2021 come urbani potranno effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti anche in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Rimangono esclusi dalla definizione di rifiuto paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 185, lettera f, D.lgs. 152/06).

Il codice EER di riferimento per sfalci e potature ricade nel capitolo 20.02. Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri).

Per informazioni: Dott.ssa Tarantino, Ufficio ambiente

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