La nostra associazione effettua il servizio di presentazione delle istanze per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 41/2021.

Le caratteristiche del contributo sono le seguenti:

Soggetti beneficiari:

Imprese e lavoratori autonomi che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro e che:
– Non hanno cessato l’attività prima del 23/03/2021
– Non hanno aperto la partita Iva dopo il 23/03/2021
Il contributo a fondo perduto spetta A CONDIZIONE che l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato / corrispettivi

Misura del contributo:

La misura del contributo è fissata nelle seguenti percentuali da applicare alla differenza tra
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019:

• 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
• 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 mln di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
E’, in ogni caso, garantito, anche per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, un contributo minimo, per un importo pari:

• a 1.000 euro per le persone fisiche
• a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come ottenere il contributo

Al fine di ottenere il contributo occorre presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 30/03/2021 al 28/05/2021.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, o attraverso specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza.
Il contributo viene accreditato sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. Il conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente.

N.B. In luogo dell’erogazione del contributo, il contribuente può optare per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici

Sanzioni

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Servizio prestato da U.A. Unionservice Lecco Srl Unipersonale La società di servizi di Confartigianato Imprese Lecco effettua il servizio di compilazione e invio telematico delle istanze per le proprie imprese associate alle tariffe vantaggiose. Per saperne di più e avere informazioni anche sul tariffario applicato, scaricare e compilare la scheda qui sotto.