Si fa ricorso alla Tabella 1 dell’Allegato I solo quando siamo in presenza di interventi semplici, non collegati ad altri interventi e quando non è necessario l’intervento di un tecnico. Il concetto è che per tutti gli interventi dell’Ecobonus, e a maggior ragione per quelli del Superbonus, tutte le volte che c’è bisogno di un tecnico abilitato, il professionista deve calcolare i costi e deve giustificarli facendo ricorso ai prezzari regionali, ai prezzari nazionali (DEI, ndr) e comunque può giustificare la formazione del costo.
Si fa ricorso alla Tabella 1 dell’Allegato I quando è il singolo utilizzatore che fa un intervento semplice, ad esempio di sostituzione degli infissi in una singola unità immobiliare, e solo in quel caso si fa riferimento alla Tabella 1 per verificare se la sua spesa rispetta il massimale di costo previsto. Quando sussistono motivi particolari, comunque l’utente può sempre fare giustificare i costi da un professionista e quindi a quel punto la Tabella 1 non conta più. L’utente dovrà quindi farsi rilasciare un’asseverazione. Possono esserci casi più complessi o casi particolari dove anche la semplice sostituzione del serramento, presa ad esempio, può comportare spese più elevate”.

Si tratta della risposta ricorrente fornita da ENEA – dall’ing. Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio Supporto
Attività Programmatiche per l’efficienza energetica di ENEA – rispetto alla richiesta di chiarimento sull’utilizzo della Tabella 1 – Allegato I del Decreto Requisiti, pubblicato in G.U. il 5 ottobre 2020.

Inoltre “La Tabella 1 contiene di per sé una contraddizione. Nel titolo è scritto “costi onnicomprensivi” mentre a margine c’è la frase “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”. Questa è una cosa che va chiarita” – Ribadisce ENEA. Pertanto, in attesa di chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico, si suggerisce di risolvere il problema, laddove vi fosse margine d’incertezza sul rispetto dei vincoli di costo al metro quadro includendo i costi di posa, facendo ricorso ad un tecnico asseveratore, i cui costi sono sempre detraibili.

Il Decreto Requisiti, al punto 13.1 dell’allegato A, chiarisce che il tecnico abilitato che sottoscrive la asseverazione, allega il computo metrico e verifica che siano rispettati i costi massimi per ogni tipologia di intervento in base ai prezzari predisposti dalle Regioni, al prezzario DEI o al prezzo di mercato se non presenti nei prezzari.
Lo stesso articolo 13, al punto 2, chiarisce che nel caso di semplici interventi in singole unità immobiliari la verifica della congruità della spesa deve essere riportata nella Dichiarazione del fornitore in riferimento ai prezzi riportati nell’Allegato I.
Da tutta questa analisi ne consegue che  nella “Dichiarazione del fornitore”, che deve essere obbligatoriamente compilata in luogo della Asseverazione del Tecnico, si dovranno riportare:
• il rispetto dei limiti termici richiesti in base alla zona climatica
• la congruità del costo medio dei singoli elementi in riferimento all’Allegato I.