Chiarimenti in merito alla realizzazione del “cappotto” termico su edifici costruiti prima del 1945: non ammissibile senza autorizzazione della Soprintendenza.

Gli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio mediante la realizzazione di un sistema di isolamento termico c.d. “a cappotto” si collocano nell’ambito della manutenzione straordinaria, così come definito dal D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia – e modificato dalla conversione in legge 120/2020 del Decreto Semplificazioni,  a condizione che non venga alterato lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Considerando però che le specifiche caratteristiche costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di volume anche significativi in funzione della specifica soluzione tecnica e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento, è escluso che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili “nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”.

Pertanto, per interventi di coibentazione dell’involucro realizzati su edifici risalenti a prima del 1945 sarà necessario procedere tramite “Autorizzazione semplificata”, procedura avente termine di espressione da parte della Soprintendenza di 20 giorni.

Quest’importante chiarimento arriva dalla circolare n. 41 del 04 marzo 2021 del Ministero dei Beni Culturali che integra la precedente circolare, n. 42/2017, che individua gli interventi esclusi da procedura autorizzatoria da parte dei Beni Culturali e del Paesaggio. Essa fornisce linee di indirizzo sugli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica (cappotto termico) di cui alla voce A2 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero del Superbonus 110%.

Nell’allegato A, al punto A2 è previsto infatti che non necessitano dell’autorizzazione, tra gli altri, gli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura, semprechè siano realizzati nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

La sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a “cappotto” (dunque con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche) potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati alla voce A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili ascrivibili all’edilizia contemporanea, ovvero realizzati dopo il 1945, purché non si alteri l’aspetto esteriore anche in termini di finiture.

Si ricorda nel merito che la disposizione contenuta al comma 2 dell’art. 119 della Legge 77/2020 (conversione del Decreto Rilancio in cui è disciplinato il Superbonus 110%) ammette alla super-detrazione gli interventi di efficienza energetica anche in assenza di “intervento trainante” – come il “cappotto” termico – realizzati su edifici sottoposti a vincolo paesaggistico.