Snellimento delle procedure in materia di asseverazioni tecniche, ampliamento a nuove categorie catastali, riduzione dei vincoli di indipendenza funzionale per gli edifici in contesti plurimi e maggiore flessibilità per gli interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici.

Queste le principali novità, in materia di Superbonus e detrazioni, contenute nella bozza del nuovo Dl Semplificazioni ancora oggetto di confronto, il cui obiettivo è quello di accelerare gli investimenti del Recovery Plan.

  • Semplificazione dell’accesso al Superbonus:  all’art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio – convertito in Legge 77/2020, vengono soppresse le parole “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno”, eliminando per gli edifici unifamiliari il vincolo dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale in modo da facilitare gli interventi nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari. Potranno inoltre accedere Superbonus 110% anche gli immobili privi di impianto termico fisso, in quanto basterà qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti. 
  • Ampliamento delle categorie catastali ammesse al Superbonus: possibile estensione alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni). 
  • Snellimento delle procedure asseverative: con la sostituzione integrale del comma 13-ter dell’art. 119 del Dl Rilancio:  gli interventi agevolati, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo o che la costruzione è stata completata in data antecedente al settembre 1967». Pertanto non sarà richiesta l’attestazione dello stato legittimo (di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del D.P.R. 380/2001) e per questi lavori il beneficio fiscale può decadere esclusivamente nei casi di mancata presentazione della CILA, realizzazioni in difformità dalla CILA, assenza dell’attestazione dei dati, non corrispondenza al vero delle attestazioni. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. 
  • Flessibilità per demolizione/ricostruzione: modificando l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001, consentirebbe interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell’altezza massima dell’edificio demolito senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, «nell’ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati»;

Si attende comunque la conversione in legge che renda effettive le previsioni in bozza al Decreto.