Home Servizi alle imprese Credito Indennità per l’emergenza COVID 19 – Indenità a favore dei lavoratori autonomi

Indennità per l’emergenza COVID 19 – Indenità a favore dei lavoratori autonomi

Nell’ambito del DL n. 18/2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, è previsto il riconoscimento di una indennità pari a Euro 600 a favore “dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus”.

L’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito all’agevolazione del “Bonus 600 euro”.

Confartigianato Imprese Lecco, tramite il suo Patronato, ha organizzato il servizio di trasmissione delle richieste e di assistenza alle proprie imprese associate per questa importante e delicata fase.

MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INDENNITA’

I soggetti abilitati a trasmettere la domanda, a partire dal 1° aprile, al momento sono:

– I Patronati mediante il pin a loro riservato

– I singoli cittadini mediante il proprio Pin personale

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA GESTIONE DA PARTE DI CONFARTIGIANATO

Scaricare e compilare

–  la “scheda dati”

–  mandato di patrocinio

che dovranno pervenire firmati e compilati al seguente indirizzo mail: bonus600euro@artigiani.lecco.it  

I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ SONO:

INDENNITA’ PER ARTIGIANI/COMMERCIANTI

L’art. 28, DL n. 18/2020 riconosce un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

NB 

L’INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.

L’indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari. La stessa non spetta agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti all’Enasarco.

INDENNITA’ PROFESSIONISTI CO.CO.CO.

L’art. 27, DL n. 18/2020 riconosce un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020

NB 

L’INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle

rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITA’

Le indennità, pari a € 600:

sono riconosciute per il mese di marzo;

non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);

non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

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