“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene il primo riferimento alla proroga della misura del Superbonus 110%, oltre a numerosi riferimenti per la ripartizione delle risorse.

Nel dettaglio, il Decreto modifica quanto previsto prima dalla Legge 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio e poi dalla Legge di Bilancio 2021 introducendo le seguenti proroghe per il Superbonus 110%:

  • per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, estensione al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuatilavori per almeno il 60%dell’intervento complessivo;
  • per i condomini, estensione al 31 dicembre 2022, anche senza aver realizzato il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022;
  • per gli IACP (istituti autonomi case popolari), comunque denominati nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, estensione al 31 dicembre 2023 qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Si rimanda dunque ad ulteriori eventuali proroghe o modifiche delle misure da definire con successivi provvedimenti legislativi a seguito del monitoraggio degli effetti dell’agevolazione, effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea.

Non vi è al momento alcun riferimento ufficiale alla decadenza della possibilità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, rispetto a quanto già sancito dalla normativa vigente. La Ragioneria dello Stato si è pronunciata i giorni scorsi sull’inopportunità di estendere la misura al Bonus Mobili, Bonus Verde e investimenti delle imprese rientranti nel piano Transizione 4.0.