Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il nuovo decreto n. 278 del 15 luglio 2022 che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti (End of waste), ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente), ma diventano aggregati recuperati.

Il provvedimento, che è ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, del decreto e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi naturalmente alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Dall’istruttoria effettuata è emerso che l’aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui all’Allegato 1 del decreto, non comporta impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente. Pertanto, può essere utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, per gli scopi indicati all’Allegato 2, come ad es. sottofondi stradali, ferroviari, recuperi ambientali, strati accessori, confezione di calcestruzzi e miscele con leganti idraulici. Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Il produttore di aggregato recuperato sarà tenuto ad applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

È prevista una fase di monitoraggio nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale il MiTE valuterà un’eventuale revisione dei criteri individuati dal decreto per la cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

(Rif. www.anaepa.it)