Previsioni di proroga relative al Superbonus 110% e detrazioni ordinarie stanno creando non poche riflessioni rispetto all’attivazione dei cantieri e alla realizzazione degli interventi. Numerose sono le criticità rilevate nel Ddl di Bilancio 2022 e in tal senso Confartigianato si sta muovendo per produrre le dovute proposte emendative.

In attesa di aggiornamenti in merito, si propone un approfondimento rispetto alle scadenze previste per la fine dell’anno 2021.

Per i PRIVATI, esercenti arti e professioni, enti non commerciali:

  • Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate (senza necessità di asseverazione dei requisiti tecnici relativi all’intervento): si fa riferimento alle spese sostenute nel periodo agevolato, senza necessità di raggiungere, entro la scadenza, né un determinato SAL né la fine lavori. Si detrae ciò che si è pagato nei termini, a prescindere che corrisponda o meno all’entità dei lavori realizzati, anche in caso di sconto in fattura o cessione del credito (Rif. risposta istanza di interpello Direzione Regionale Entrate Liguria 903-521/2021 e  risposta a question time del 7 luglio 2021 n. 5-06307 del MEF). Ovviamente anticipare importi per lavori non ancora realizzati è un rischio, da gestire a livello contrattuale con adeguate garanzie (il cui onere non è tuttavia detraibile). Importante inoltre sottolineare che, se i lavori non vengono terminati, non si raggiunge l’obiettivo per cui il legislatore ha previsto l’agevolazione, e, quindi, salta il diritto a detrarre.
  • Ecobonus e Sisma Bonus (con necessità di asseverazione dei requisiti tecnici relativi all’intervento): si prevede un’asseverazione in corrispondenza dei SAL (senza limite quantitativo) o della fine lavori; si prevede che il committente di lavori a cavallo di più periodi d’imposta possa fruire della detrazione per le spese sostenute, attestando che i lavori non sono ultimati a causa di un effettivo concretizzarsi dell’intervento entro i tempi dettati dalle pratiche edilizie, attestando quindi l’intenzione di terminare l’opera (Rif. art. 4, comma 1-quater, del DM 19 febbraio 2007, efficace per i lavori iniziati sino al 5 ottobre 2020; il Decreto Requisiti Minimi pubblicato in G.U. il 5 ottobre 2020 non riporta la medesima previsione, tuttavia l’ENEA ha confermato la medesima conclusione anche nel nuovo assetto normativo con la Faq 3E, ex 28, del 25 gennaio 2021). Si ricorda comunque che le conseguenze fiscali negative di una eventuale mancata realizzazione graverebbero solo sul committente.
  • Superbonus 110% (con necessità di asseverazione dei requisiti tecnici relativi all’intervento + visto di conformità per cessione credito o sconto in fattura): il limite massimo consentito è di 2 SAL, almeno del 30% ciascuno (Rif. articolo 121 del Dl 34/2020, comma 1-bis). Inoltre le spese per i lavori trainati devono essere ricomprese tra la data di inizio e quella di fine lavori degli interventi trainanti (Rif. Decreto Requisiti, art. 2, comma 5). Per fruire delle opzioni di cessione o sconto è essenziale che le spese sostenute e il SAL siano pari almeno al 30% in uno stesso periodo d’imposta sia per l’asseverazione tecnica che per il visto di conformità; si sottolinea inoltre che i SAL per Superbonus energetico e Superbonu sisma sono da considerarsi indipendenti (Rif. risposta a interpello della Direzione regionale delle Entrate del Veneto – prot. 907-1595/2021 ). Per coloro che intendono utilizzare invece il beneficio in compensazione è necessaria l’asseverazione e non il visto di conformità senza SAL minimo da raggiungere. 
  • Sisma Bonus Acquisti e detrazione acquisti con Bonus Ristrutturazioni: Entro il termine di scadenza della detrazione deve concretizzarsi sia il sostenimento delle spese e sia la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (Rif. circolare 30E/2020).

Per i CONDOMINI:

Per interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva ai fini della detrazione la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino, fermo restando che il condòmino non avrà diritto a fruire del bonus fino a quando non avrà versato al condominio quanto dovuto per i lavori.

Per le IMPRESE:

Esse devono fare riferimento ai “lavori realizzati”, ovvero accettati e ultimati, indipendentemente dai movimenti finanziari con riconoscimento di efficacia ai SAL accettati e liquidati dal committente in via definitiva, in base all’articolo 1666 del Codice civile. Ci si riferisce al “criterio di competenza” (Rif. art. 109 del Tuir).