Come trattare gli “oneri di attualizzazione del credito” derivanti dallo sconto in fattura eseguito sui lavori che danno diritto alle detrazioni fiscali…

In particolare, gli oneri di attualizzazione del credito possono rientrare in detrazione e quindi essere assoggettati anch’essi a sconto in fattura? E come bisogna trattare la somma riconducibile a tali oneri rispetto all’applicazione dell’IVA?

In caso di sconto in fattura, accordato ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio – convertito in legge 77/2020 – dal fornitore, quest’ultimo pattuisce con il committente un addebito del costo finanziario dell’operazione di cessione che gli consente di monetizzare la somma scontata.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a istanza d’interpello n. 369/2021, ha chiarito che quando l’operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamento, rientra tra quelle esenti da IVA – ex art.10, precisando che venga effettuata tra le parti dietro corrispettivo; si ritiene che questa fattispecie riguardi specificamente le operazioni di cessione poste in essere tra il fornitore (che ha concesso lo sconto al committente) e il terzo cessionario (soggetto finanziatore, ad esempio un istituto di credito), proprio per la natura finanziaria delle stesse.

Differente è invece il trattamento per il riaddebito di questo costo al committente: l’importo che il fornitore che ha effettuato lo sconto chiede al committente a rimborso degli oneri di attualizzazione del credito, sulla base di specifici accordi commerciali liberamente presi dalle parti, non può essere considerato esente ai fini IVA ma al contrario assoggettato ad aliquota ordinaria.

Inoltre, nonostante la spesa sostenuta dal committente in accordo con il fornitore per il riaddebito di questi costi sia riconducibile alle opere in detrazione, non può ritenersi strettamente correlata agli interventi agevolati e non può quindi costituire base di calcolo della detrazione.