Possibilità di nuove contestazioni e blocchi per i cantieri del Superbonus, nonostante le semplificazioni introdotte dal nuovo decreto. L’articolo 33 del Dl Semplificazioni – 77/2021 – ha introdotto un sostanziale snellimento delle procedure autorizzative, che troppo spesso costituivano un freno insormontabile agli interventi detraibili al 110%, consentendo l’avvio di tutti i lavori (tranne le demolizioni con ricostruzione) presentando una CILA che non rende necessaria l’attestazione dello “stato legittimo dell’immobile”; tuttavia sono da considerare diversi fronti di criticità:

  • la CILA non ammette varianti in corso d’opera, quindi se durante i lavori si rende necessaria qualche modifica sostanziale rispetto al progetto, occorre presentare un nuovo titolo di comunicazione asseverata cha abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente. Ciò comporta un possibile blocco del rapporto sancito con l’istituto di credito per il finanziamento ponte, basato primariamente sulla CILA iniziale. Inoltre, dal punto di vista fiscale, la norma prevede che gli interventi “trainati” siano eseguiti contestualmente a quelli “trainaNti” e l’abilitazione di questi ultimi è sancita dalla prima CILA presentata che, in caso di variante appunto, è annullata dalla seconda. Ciò potrebbe addirittura causare la cancellazione del beneficio per i lavori trainati, che in tali condizioni non troverebbero giustificazione di sussistenza.
  • “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto d’intervento”, con tale dicitura il nuovo decreto sancisce che in caso di abusi, si perderà comunque la detrazione e il Comune potrà bloccare il cantiere relativo al 110% ordinando di rimuovere le opere non autorizzate eseguite su immobile difforme. Ciò significa che paradossalmente, a fronte di un’apparente semplificazione rispetto all’attività dei professionisti, in effetti risulta consigliabile eseguire comunque preventivamente l’accesso agli atti ed effettuare le verifiche di conformità sullo stato legittimo dell’immobile per non incorrere in seguito ad una perdita del beneficio.
  • la nuova norma annulla di fatto in ambito condominiale quanto introdotto lo scorso anno con il Dl Agosto, secondo cui la dichiarazione dello stato legittimo degli immobili plurifamiliari fosse riferita unicamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi; riconducendo tutti gli interventi alla CILA come manutenzione straordinaria infatti, vige l’attestazione del solo titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o, in alternativa, la dichiarazione che la costruzione sia stata completata prima del 1 settembre 1967.

Si attende comunque la conversione in legge, che potrebbe portare a nuove modifiche e specificità, oltre ad una possibile definizione di una modulistica unica della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata specifica per i lavori del Superbonus, la c.d. “SuperCila”. Possibile anche la revisione dei massimali di costo previsti dal Decreto interministeriale del 6 ottobre 2020, tenendo in considerazione la lievitazione dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione.