Lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato  un nuovo decreto-legge che introduce misure per il superamento della fase emergenziale da Covid-19,

Queste le principali novità:

Art. 3 – Si prevede che fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.

Art. 4 – Dal 1° aprile 2022:

– è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;

– viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo  che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati  positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Art. 5 – vengono definiti i casi nei quali fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 tra i quali si segnalano:

– accesso e utilizzo di alcuni mezzi di traporto (tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado);

– spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportivi.

Inoltre, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare le mascherine, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori (compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari) che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Rimane escluso l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini di età inferiore ai sei anni; per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Art. 6 – Si prevede la graduale eliminazione del green pass base. In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base l’accesso ad alcuni servizi e attività tra i quali mense e catering continuativo su base contrattuale; corsi di formazione pubblici e privati. Viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, e per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. L’obbligo del green pass base per i lavoratori del settore privato viene previsto fino al 30 aprile.

Dal 1° al 30 aprile 2022 è necessario il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

Art. 7Verrà gradualmente eliminato il green pass rafforzato.

In particolare, si prevede che dal 1° al 30 aprile 2022 sarà consentito solo ai possessori del green pass rafforzato l’accesso alle seguenti attività:

  1. a) servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  2. b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  3. c) convegni e congressi;
  4. d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  5. e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  6. f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  7. g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  8. h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Art. 8 – Si interviene modificando alcune disposizioni in tema di obblighi vaccinali.

In particolare, fermo restando l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni – cittadini italiani e di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale.

– fino al 30 aprile 2022 questi dovranno possedere e, su richiesta, esibire un green pass base, anziché rafforzato, per accedere ai luoghi di lavoro. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, resta la sanzione pecuniaria di 100 euro.

Art. 10 – Vengono prorogati alcuni termini correlati allo stato di emergenza da Covid. Di particolare rilevanza è la proroga fino al 30 giugno delle disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 90, co. 3 e 4, del DL 34/2020).

Artt. 11 e 14 – vengono abrogate numerose disposizioni del DL 52/2021 che contenevano limitazioni e obblighi per lo svolgimento di attività e servizi e di conseguenza vengono soppresse le relative sanzioni. In particolare, decadono le sanzioni previste per le violazioni delle limitazioni imposte dal DL n. 52 ad alcune attività tra cui: ristorazione, spostamenti; corsi di formazione; attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali; musei e altri istituti della cultura; piscine, palestre e centri benessere; impianti sciistici; fiere, convegni e congressi; centri termali e parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie; sale giochi, sale

scommesse, sale bingo e casinò. Continuano, invece, a essere sanzionate le violazioni relative all’impiego del green pass per l’accesso alle attività stabilite dalla legge (tra cui il green pass “base” per accedere a mense e catering continuativo su base contrattuale e i corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del DL 52/2021 e dall’art. 4-ter del DL 44/2021 e il green pass “rafforzato” per accesso alle attività di ristorazione, etc.).

Vengono, infine, introdotte sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni in materia di isolamento e sorveglianza e utilizzo delle disposizioni in materia di mascherine.

In tutti i casi sopra menzionati la sanzione applicabile rimane quella già nota: sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 del DL 19/2020.

Vengono, inoltre, modificate anche le disposizioni in materia di sanzioni accessorie. Si segnala, in particolare, che decade la sanzione della chiusura dell’attività, da 1 a 10 giorni, prevista a partire dalla terza violazione del divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso nei teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportivi.

Per approfondimenti, scarica la bozza del DL