Con ordinanza n.115/2023, che ha modificato ed integrato l’ordinanza n. 41/2022, dalla data del 1° gennaio 2024, è stato esteso in Romania l’obbligo dell’utilizzo del sistema elettronico integrato RO eTransport per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima autorizzata pari o superiore a 3,5 ton. che dovranno essere dotati di dispositivi satellitari per il tracciamento e la trasmissione dei dati relativi ai trasporti internazionali.

Il provvedimento in esame è stato esteso alla totalità delle merci trasportate al fine di contrastare l’evasione fiscale. L’obbligo trova applicazione nei trasporti internazionali che coinvolgono la Romania sia intra-Ue che con Paesi non-UE.

Le sanzioni per il mancato rispetto del suddetto obbligo troveranno applicazione solamente dal mese di luglio 2024. L’entità di tali sanzioni ha come tetto 100.000 RON e prevede anche la sanzione accessoria della confisca dei beni non dichiarati.

L’obbligo di dichiarare i dati relativi al trasporto internazionale di merci su strada nel e-Transport System RO ai fini dell’ottenimento dei codici di trasporto unici, si applica:

  • al destinatario elencato nella dichiarazione doganale di importazione o il mittente elencato nella dichiarazione doganale di esportazione, a seconda dei casi, per le merci soggette a operazioni di importazione o esportazione;
  • al beneficiario in Romania per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • al fornitore in Romania, in caso di consegne intracomunitarie di beni;
  • al depositario, nel caso di merci oggetto di operazioni intracomunitarie in transito, sia per merci scaricate in Romania per lo stoccaggio o per la formazione di una nuova spedizione formata da uno o più lotti di merci, sia per merci caricate dopo lo stoccaggio o dopo la formazione di una nuova spedizione all’interno del territorio nazionale rumeno composta da uno o più lotti di merci.

In particolare, i dati richiesti sono relativi al mittente e al destinatario, al nome, alle caratteristiche, quantità e valore della merce trasportata, ai luoghi di carico e scarico, agli estremi del mezzo di trasporto utilizzato, nonché al codice UIT generato. Per generare il codice UIT – che si ricorda che ha una validità di 15 giorni per le operazioni intracomunitarie – l’operatore avrà l’obbligo di inserire i dati relativi al trasporto fino a 3 giorni precedenti l’inizio del medesimo trasporto, ovvero al massimo prima che il veicolo attraversi il confine per accedere in Romania.

Il conducente del veicolo è obbligato ad attivare il satellitare nel momento dell’ingresso e disattivarlo immediatamente dopo la consegna avvenuta della merce ovvero in uscita dalla Romania, garantendo la tracciabilità continua in tempo reale del veicolo.

I moduli informatici vengono forniti gratuitamente al vettore dal Centro nazionale per l’informazione finanziaria del Ministero delle Finanze (https://mfinante.gov.ro/ro/web/site).

Se il trasporto dichiarato nel Sistema Nazionale di Trasporto e-Ro raggiunge un altro valico di frontiera statale o in una data successiva a quella indicata nella domanda in fase di generazione del codice UIT, si crea una situazione che non comporta nessun tipo di sanzione.

Il sistema Ro eTransport preleva i dati dai dispositivi GPS, se presenti, per il monitoraggio del trasporto delle merci e i dati di posizionamento del veicolo. Qualora il veicolo non sia dotato del sistema GPS, l’operatore di trasporto dovrà necessariamente installare dispositivi terminali che utilizzano tecnologie satellitari e di trasmissione dati, sui quali è installato il software messo a disposizione, gratuitamente, dall’Autorità Nazionale di Informazione Finanziaria presso il Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera a1 dell’Ordinanza n.41/2022.

È importante evidenziare come il trasportatore abbia l’obbligo di garantire il trasferimento dei dati di posizionamento attuali del veicolo di trasporto lungo tutto il percorso di trasporto delle merci soggette a monitoraggio attraverso il sistema di trasporto elettronico.

Luglio 2024

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