Nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicata in Gazzetta ufficiale, oltre a disposizioni urgenti per le imprese agricole, sono contenute  anche previsioni in materia di sostegno a imprese e lavoratori per eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore.

Nel dettaglio, il nuovo art. 2 bis comma 2 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi. Analoga previsione per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini. A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa. I benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 milioni di euro.

Luglio 2024

Ufficio Edilizia e Impianti
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