Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato delle risposte ai quesiti interpretativi (FAQ) relativi all’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla sicurezza. Le FAQ sono state elaborate da un gruppo interistituzionale costituito dal Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni, con l’obiettivo di fornire chiarimenti interpretativi e garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni normative.

Tra le varie questioni trattare si evidenziano in particolare i seguenti argomenti:

  • Formazione lavoratori: deve essere erogata al momento dell’assunzione o al variare delle condizioni di rischio; non è ammesso il differimento entro 60 giorni.
  • Periodo transitorio generale: pari a 12 mesi dall’entrata in vigore (fino al 19 maggio 2026), durante i quali è possibile avviare corsi secondo i previgenti Accordi Stato-Regioni, inclusi requisiti dei soggetti formatori, durate e modalità di erogazione;
  • Validità territoriale accreditamento: limitata alla Regione o Provincia autonoma che lo ha rilasciato; per operare in più territori è necessario ottenere accreditamenti distinti;
  • Validità attestati: riconosciuta su tutto il territorio nazionale se conformi all’Accordo 59/2025;
  • Crediti formativi: validità subordinata all’effettuazione degli aggiornamenti entro 10anni; decorso tale termine senza aggiornamento, il titolo abilitante decade e deve essere ripetuto integralmente;
  • Modalità di erogazione: la videoconferenza sincrona è ammessa per la sola parte teorica, mentre la formazione pratica deve essere svolta in presenza; per corsi ad alto contenuto pratico (attrezzature e ambienti confinati) è richiesta la presenza fisica per l’intero percorso;
  • Preposti: aggiornamento con periodicità biennale; per i soggetti formati da oltre 2 anni alla data di entrata in vigore, obbligo di aggiornamento entro 12 mesi; esclusa la
    modalità e-learning;
  • Verifica finale: obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, anche per i percorsi in cui non sono indicate modalità specifiche, con formalizzazione degli esiti;
  • Entrata in vigore dell’Accordo: fissata al 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro.

Tutte le FAQ sono disponibili sul sito del Ministero al seguente link

Aprile 2026

Ufficio Categorie
categorie@artigiani.lecco.it