L’INPS, con circolare n. 76 del 14 aprile 2025 ha illustrato la disciplina del Bonus nuovi nati

introdotto dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e ha fornito indicazioni per la presentazione delle relative domande.

Per accedere al Bonus – che consiste in un assegno una tantum per un importo di 1.000,00 euro – il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025; l’INPS specifica che nei casi di adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Inoltre, con uno specifico paragrafo fornisce alcune indicazioni per i casi di affido preadottivo; si rinvia alla lettura della circolare per i casi di interesse.

Per l’accesso alla prestazione è necessario far valere congiuntamente i seguenti requisiti.

  1. Requisito della cittadinanza. Alla cittadinanza italiana e a quella di uno Stato dell’Unione Europea l’INPS aggiunge ed equipara una serie di casi; all’argomento è dedicato uno specifico paragrafo al quale si rinvia qualora di interesse.
  2. Requisito della residenza. Il richiedente deve essere residente in Italia.
  3. Requisito economico. È necessario che il nucleo familiare in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo abbia un valore ISEE, computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico, non superiore a 40.000 euro annui. L’INPS nella circolare specifica le modalità di neutralizzazione del valore dell’AUU.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il beneficio può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori; nel caso di genitori non conviventi può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

L’INPS specifica che per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato, fornendo specifiche indicazioni al riguardo.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

La presentazione della domanda deve avvenire con i consueti canali telematici, tuttavia il servizio non risulta ancora disponibile; l’INPS, con successivo specifico messaggio, comunicherà la data a decorrere dalla quale questo sarà disponibile.

Conseguentemente, per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio il termine di 60 giorni entro il quale presentare la domanda decorre dalla data di pubblicazione del citato messaggio.

Per quanto non riportato nel presente messaggio si rinvia alla lettura della circolare e, come di consueto, sarà cura della scrivente fornire aggiornamenti sul tema, restando a disposizione per ogni eventuale supporto.

Allegato: Circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025