Per l’ordinaria sostituzione di serramenti o caldaie si fa riferimento alla detrazione del 50% prevista dall’Ecobonus, non al Bonus Ristrutturazioni che obbliga almeno alla manutenzione straordinaria, con relativo titolo abilitativo.
E’ quanto precisato da ENEA, anche con l’aggiornamento della sezione “Vademecum” sul portale di riferimento. Per gli interventi su singole unità immobiliari, siano esse all’interno di un contesto plurimo o condominiale oppure abitazioni unifamiliari, è possibile ricorrere al beneficio del Bonus Ristrutturazioni (c.d. Bonus Casa) solo in presenza di adeguato titolo abilitativo che attesti la sussistenza di manutenzione straordinaria.
Tutti gli interventi che il T.U. per l’Edilizia – D.Lgs. 380/2001 e successivi aggiornamenti – annovera in “edilizia libera” non danno diritto all’incentivo per Ristrutturazione, anche se contribuiscono ad un miglioramento energetico.
In particolare l’ENEA spiega che interventi ordinari, come la sostituzione di serramenti o caldaie in assenza di contestuali interventi di modifica edilizia attestati almeno con una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, a cura di un tecnico abilitato), non sono ammessi al beneficio fiscale per Ristrutturazioni a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione, restauro o risanamento.
Il dubbio è destato rispetto alla dicitura presente anche sulla Guida al Bonus Ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate (ultimo aggiornamento: luglio 2019) in cui si legge al punto “F”, nell’elenco degli interventi ammessi in detrazione: “Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. […] Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
ENEA chiarisce tuttavia che questa dicitura fa leva sull’impiego di fonti rinnovabili e quindi, di fatto, ammette al Bonus senza adeguato titolo edilizio unicamente gli impianti solari, fotovoltaici e le pompe di calore.
Per i condomini invece sono ammessi anche tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.
Attenzione! Si ricorda inoltre che il Bonus Ristrutturazioni è destinato unicamente a immobili residenziali (di qualsiasi categoria catastale).
Invece l’Ecobonus, che parte dalla detrazione minima del 50%, è applicabile a qualsiasi tipologia di immobile, anche strumentale all’attività, e prevede unicamente il rispetto dei requisiti tecnici, così come aggiornati dal decreto interministeriale del 6 ottobre 2020. Ammessi dunque anche gli interventi in “edilizia libera”.
Per entrambe le tipologie di detrazione è possibile cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura ed è obbligatorio effettuare comunicazione a ENEA dell’intervento svolto entro 90 giorni dalla fine lavori/collaudo, attraverso i rispettivi portali.