Dal 1° gennaio il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

L’accordo sottoscritto il 24 dicembre scorso definisce la futura cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021. L’accordo comprende:

  • scambi di merci e servizi
  • investimenti
  • concorrenza
  • aiuti di Stato
  • trasparenza fiscale
  • trasporti aerei e stradali
  • energia e sostenibilità
  • pesca
  • protezione dei dati
  • coordinamento in materia di sicurezza sociale.

SINTESI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL’ACCORDO CHE VANNO A MITIGARE LE CONSEGUENZE RISPETTO AD UNA BREXIT SENZA ACCORDO.

Assenza di dazi per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell’Unione europea resta l’obbligo di assolvere le procedure doganali (Esportazione verso un Paese Terzo art. 8, D.P.R. n. 633/72).

Mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, che faciliterà di gran lunga le procedure doganali. Tuttavia tutte le merci del Regno Unito che entrano nell’UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell’UE, anche in materia di sicurezza alimentare e sicurezza dei prodotti.

E’ stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell’UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell’altra parte a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

L’origine delle merci sarà determinata in base all’accordo rimanendo nella sfera dell’origine preferenziale. Per facilitare il compito agli operatori l’accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l’origine delle merci e prevede che le imprese possano tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell’Unione Europea. L’attestazione di origine:

  • è compilata dall’esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite;
  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
  • può applicarsi a un’unica spedizione di uno o più prodotti importati o a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell’attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

L’esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull’origine preferenziale, deve acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all’ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.

L’attribuzione dell’origine non potrà più essere considerata dell’UE neanche per i prodotti originari del Regno Unito giunti sul nostro territorio prima del 1° gennaio 2021. Di conseguenza per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali occorresse il rilascio di un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà più essere certificata l’origine UE se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e, nel caso di origini multiple, andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

A prova d’origine delle merci (in mancanza di bollette doganali pregresse) occorrerà esibire eventuali etichettature recanti il “Made in UK” o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi.

I carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna anche dal 1 gennaio 2021. Al momento dell’uscita della merce sarà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione, è quindi consigliabile che i titolari richiedano un set di fogli souche e fogli volet bianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di Commercio.

Dall’inizio del 2021 sarà anche interrotta la libera circolazione tra l’Ue e il Regno Unito e scatterà il nuovo sistema di immigrazione (passaporto). Per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna fino al 1 ottobre 2021 l’accesso sarà ancora possibile anche con la carta d’identità.

Accordo Brexit

brochure informativa realizzata dalla Commissione europea