Con circolare n.45 del 25 marzo 2020, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.

Confartigianato Imprese Lecco, mediante il proprio Patronato Inapa, ha organizzato il servizio di trasmissione delle richieste e di supporto alle imprese associate.

PERMESSI PER GENITORI CON FIGLI MINORI DI 12 ANNI E DISABILI

Possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni compiuti alla data del 5 marzo 2020; il congedo spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
A tale riguardo, benché l’INPS non ne faccia menzione, si specifica che il congedo può essere utilizzato anche se il richiedente o l’altro genitore sia collocato in smart working.

Si ricorda che il limite dei 12 anni di età non si applica per i figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Lavoratori dipendenti del settore privato – Misura del beneficio

L’indennità è pari al 50% della retribuzione garantita a tutti, indipendentemente dal reddito e dall’età dei bambini infra12enni,

PRESENTAZIONE DOMANDE DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

Soggetti con congedo parentale residuo:

Al datore di lavoro
All’INPS con le attuali procedure

Soggetti che hanno superato il limite individuale e di coppia del congedo parentale:

Al datore di lavoro

All’INPS solo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

In base al comma 3 dello stesso articolo 23, hanno diritto al congedo COVID-19 i genitori iscritti alla Gestione Separata; anche per costoro vi è una maggiore tutela rispetto al congedo parentale ordinario, sia con riferimento alla misura che per il fatto che i 15 giorni non incidono sul limite massimo.
Inoltre, non è richiesto il requisito minimo di contribuzione ma soltanto l’iscrizione alla Gestione Separata in via esclusiva. L’erogazione per tali soggetti è prevista come sotto specificato

CONGEDO PARENTALE ORDINARIO CONGEDO COVID-19

Durata complessiva 6 mesi complessivi entro i 3 anni di vita del bambino 15 giorni non computabili ai fini del limite del congedo parentale ordinario fino ai 12 anni.
Misura indennità 30 % di 1/365 del reddito annuo preso a base per il calcolo dell’indennità di maternità per gli iscritti alla G.S. 50% di 1/365 del reddito annuo preso a base per il calcolo dell’indennità di maternità per gli iscritti alla G.S.
Contribuzione figurativa SI secondo i limiti previsti nella gestione SI secondo i limiti previsti nella gestione

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata con figli minori di 3 anni possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale; invece coloro che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale e con figli di età superiore ai 3 anni, dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19 non appena le procedure saranno adeguate.

La domanda potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, mentre i periodi di congedo richiesti con domande presentate prima del 17 marzo resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, pur se rientranti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e per l’infanzia

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GG.SS. DELL’INPS

Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.
La tutela già prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30%, solo per i figli fino a 1 anno di età e solo per la madre, viene quindi ampliata in quanto l’indennità come da tabella di seguito riportata.
Ad ogni buon conto si fa presente che le retribuzioni convenzionali giornaliere per l’anno 2020 sono 48,98 euro e 43,57 euro rispettivamente per artigiani e commercianti.

CONGEDO PARENTALE ORDINARIO CONGEDO COVID-19

Durata complessiva Mamma 3 mesi entro un anno di vita del bambino 15 giorni non computabili ai fini del limite del congedo parentale ordinario fino ai 12 anni in alternativa tra mamma e papà

Papà Zero
Misura indennità 30% della retribuzione convenzionale giornaliera per la categoria 50% della retribuzione convenzionale giornaliera per la categoria
Contribuzione figurativa SI solo in caso di sospensione del versamento SI solo in caso di sospensione del versamento

Le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che non abbiano raggiunto il limite previsto e abbiano figli di età non superiore ad un anno possono presentare domanda con la procedura già in uso.

Nei casi di lavoratrici autonome che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ovvero abbiano figli di età superiore ad un anno dovranno presentare apposita istanza non appena le procedure informatiche saranno opportunamente adeguate; dovranno attendere le nuove procedure anche i lavoratori autonomi che finora non erano destinatari di alcun beneficio.

PERMESSI PER I GENITORI CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 16 ANNI

Ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento – sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni – senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. In tali casi è fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Costoro devono presentare domanda di congedo solamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps

ESTENSIONE DEI PERMESSI LEGGE N. 104/92

Innanzitutto si evidenzia che l’Istituto ricomprende tra i destinatari dell’estensione non solo i familiari che assistono i soggetti portatori di handicap in stato di gravità ma anche gli stessi lavoratori disabili, in quanto fa riferimento non solo al comma 3 dell’articolo 33, ma anche al comma 6, a differenza di quanto previsto dal decreto. È possibile quindi che in sede di conversione l’articolo 24 sia integrato con l’inclusione del comma 6 dell’articolo 33.
Con la circolare l’Istituto conferma quanto già affermato con il precedente messaggio, specificando che anche per le ulteriori 12 giornate i permessi possono essere frazionati in ore; ai fini della frazionabilità restano fermi i criteri già forniti nei precedenti messaggi in materia.

Viene confermato, inoltre che l’estensione è applicabile anche nei casi in cui un soggetto assista due disabili; analogamente questa si applica anche nei casi di autorizzazione per se stesso, cumulandola con l’estensione per l’assistenza a un familiare.
In questi casi l’estensione dei 12 giorni si aggiunge alla somma dei permessi già autorizzati per 30 giornate complessive da godere nei due mesi di marzo e aprile.
Per completezza si ricorda che i 12 giorni aggiuntivi vanno sommati ai 3 già previsti per ciascun mese, spalmandoli sui due mesi di marzo e aprile, per un numero massimo complessivo di 18 giorni di cui almeno 3 (già previsti), in ciascun mese; si potranno avere varie combinazioni a seconda del godimento dei giorni di incremento. Nei casi di doppia autorizzazione, per i quali il numero complessivo di giornate di permesso è pari a 30, in ciascun mese devono essere goduti almeno 6 giorni. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa nella quale si individua la possibile combinazione di fruizione di permessi tra i due mesi.

Documenti necessari per la predisposizione della pratica:

– mandato di patrocinio compilato e firmato
– carta identità e codice fiscale di chi presenta la domanda
– codice fiscale dell’altro genitore
– codice fiscale figli < 12 anni