L’articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
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