E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 115/2022 del 9 Agosto 2022 (cd. “Decreto Aiuti Bis”) che, ha introdotto due interessanti novità in tema di fringe benefit per l’anno 2022.

In particolare, l’art. 12 del Decreto:

  • ha esteso anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR non raddoppiandolo da 258,23 € a 516,46 € come avvenuto per i due precedenti periodi (anni 2020 2021), ma fissandolo a 600,00 €;
  • ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell’ambito dei fringe benefit.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro.

In merito all’erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti l’utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato. Seguiranno sul tema ulteriori chiarimenti.

Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro hanno la possibilità di offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l’erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche.

A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti, ciò al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 € e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l’intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell’anno.

Si precisa inoltre che per l’anno 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 €, si possono riconoscere esclusivamente Buoni Carburante per un valore massimo di € 200,00, che, pertanto per espressa previsione del legislatore, rappresentano un ulteriore beneficio per un totale di € 800,00 (€ 600 + € 200).

Nel caso in cui foste interessati a consegnare buoni spesa/carburante ai vostri dipendenti e per qualsiasi informazione inerente il welfare aziendale restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e se necessario siamo disponibili a fissare un incontro presso la vostra sede.

 

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Giovanni Righetto
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