Il termine di avvio della lotteria degli scontrini verrà definito da un provvedimento delle Dogane e delle Entrate da adottare entro il 1° febbraio 2021.

L’avvio della lotteria degli scontrini previsto per il 1° gennaio 2021 per effetto “Decreto Rilancio” è stato differito dal Decreto “Milleproroghe” (DL 183/2020). Il citato decreto ha demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, sia la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio, ma anche la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.

Tale provvedimento, secondo quanto stabilito, dovrà essere adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

Più tempo per adeguare i registratori telematici e per la segnalazione della mancata acquisizione del codice
Il cosiddetto DL “Milleproroghe” concede ancora un po’ di tempo per adeguare i software dei registratori telematici e differisce inoltre anche il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti.

L’acquisizione del codice lotteria e la sua successiva trasmissione al Sistema Lotteria da parte del cedente o prestatore, unitamente agli altri dati dell’operazione, sono necessarie per consentire all’acquirente di partecipare alle estrazioni dei premi. Il consumatore potrà segnalare l’eventuale rifiuto opposto dall’esercente in apposita sezione del portale Lotteria. Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Per effetto del DL “Milleproroghe”, però, tali segnalazioni saranno possibili soltanto a partire dal 1° marzo 2021.

Solo pagamenti elettronici
Si ricorda, a margine, che in base alla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1095 della L. 178/2020) la partecipazione al concorso è limitata ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Corrispettivi per chi invia i dati al Sistema TS
E’ stata confermata, nell’ambito del DL 183/2020, la proroga relativa alle modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per gli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (es. farmacie e parafarmacie).

Infatti, l’art. 3 comma 5 del DL 183/2020 differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il momento a partire dal quale per tali soggetti diverrà obbligatorio assolvere gli adempimenti in parola mediante l’invio di tutti i dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.