Immatricolazioni: dal 1° giugno obbligatorie nuove procedure telematiche
Si comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto sul suo sito web che, a partire dal 1° giugno 2020, è obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà.

Già dal 4 maggio scorso sono entrate a regime le prime procedure telematiche realizzate in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 98/2017, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) dei veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA.

Sono interessate le operazioni di minivoltura, di radiazione per demolizione e per esportazione, nonché il rilascio del duplicato del DU.

 

Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone
Con la circolare n. 14724 del 26 maggio 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni sulle modalità per il montaggio di paratie divisorie sui veicoli sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato, quali le autovetture per uso scuola guida.

 

Sentenza della Corte di Giustizia Europea sulle Attestazioni delle Attività dei conducenti (Modulo delle Assenze)
La sentenza del 7 maggio 2020 della Corte di Giustizia europea ha chiarito che uno Stato membro può prevedere una normativa interna che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale, se mancano nel tachigrafo le registrazioni automatiche e manuali, di produrre come mezzo di prova sussidiario delle sue attività un ’attestazione redatta dal suo datore di lavoro, conforme al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione europea” (Modulo delle assenze del conducente). Il modulo costituisce prova nel caso sia assente la registrazione dei dati nel tachigrafo anche se il modulo medesimo non è più obbligatorio così come previsto dalla Commissione Europea nel 2016 e quindi il conducente non può essere multato.

La Corte di Giustizia Europea ha interpretato, perciò, il termine “attività” in senso estensivo dichiarando che:

“L’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione del divieto da esso previsto una normativa nazionale che imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”.

Seguiranno aggiornamenti su questa importante tematica.