In data 27 Marzo 2024 FSBA ha adottato un nuovo Regolamento che integra le procedure adottate per la gestione delle prestazioni erogate dal Fondo apportando alcune modifiche che avranno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024.

Ricordiamo che sono soggetti alla disciplina di FSBA:

  • i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla Legge n. 443/1985 (imprese artigiane), sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B.

L’AIS è l’assegno di integrazione salariale di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati dei datori di lavoro artigiani, vincolati a FSBA, per le seguenti ipotesi di sospensione dell’attività aziendale:

  • causali ordinarie:

– in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;

– in caso di situazioni temporanee di mercato;

  • causali straordinarie, qualora il datore di lavoro:

– segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;

– intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale;

– sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, D.Lgs n. 148/2015.

Nella seguente tabella si riepiloga la durata massima di ciascuna prestazione:

Datori di lavoro Durata massima
Fino a 15 dipendenti 26 settimane di AIS (pari a 130 giornate), per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile
Più di 15 dipendenti 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile;

24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale (ACIGS), nel quinquennio mobile;

12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale (ACIGS), nei limiti dell’art. 22, comma 2, D.Lgs n. 148/2015;

36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà (ACIGS), nel quinquennio mobile

Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Si ricorda che ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato, riferibile alle prestazioni di Fondo, equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza.

Nello specifico il nuovo regolamento che entrerà in vigore il 1° Maggio 2024 apporta le seguenti importanti modifiche.

  • Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
  • Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
  • Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
  • Comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali: l’impresa dovrà preventivamente comunicare per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
  • Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda: in fase di protocollazione di ogni domanda il sistema richiede una sintesi dei dati di bilancio dell’anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda, come di seguito indicato.

ANNO:

FATTURATO UTILE PAREGGIO PERDITA DEBITO VERSO FORNITORI

In considerazione di tali importanti novità chiediamo alle aziende, che dovranno ricorrere alla sospensione dell’attività lavorativa tramite il fondo FSBA, di avvisare il nostro ufficio paghe con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data in cui dovrà iniziare la sospensione dell’attività, questo per consentirci di raccogliere i dati necessari alla domanda (carta di identità del titolare – dati di bilancio) e per procedere alla comunicazione preventiva da inviare alle organizzazioni sindacali.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito: email sindacale@artigiani.lecco.it, tel. 0341/250200.