Il Decreto Legge n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Settembre 2021, ha esteso l’obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, a decorrere dal prossimo 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Ecco una sintesi delle principali disposizioni del Decreto Legge.

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:

◆ lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

◆ la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;

◆ l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 72 ore) o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).

Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, è stato disposto in ambito lavorativo dal 15 Ottobre a carico di:

– chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato;

– chiunque svolga, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge un’attività lavorativa privata.

In ambito lavorativo l’obbligo di verificare il possesso del Green pass grava sul datore di lavoro. 

I datori di lavoro sia pubblici che privati, entro il 15 Ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 Ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le sole imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, è prevista la facoltà per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore assente e di sostituirlo per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021.

La sospensione deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato a cura del datore di lavoro.

A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il servizio paghe/sindacale resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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