Lecco, 11 Dicembre 2024 – Nella giornata del 6 dicembre 2024, al termine di una 4 giorni di negoziato no-stop, tra Confartigianato Trasporti, le altre Organizzazioni datoriali, e i Sindacati dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Autotrasporto Merci, Spedizione, scaduto il 31 marzo 2024.

A seguito dell’intesa i sindacati hanno revocato lo sciopero precedentemente proclamato per le giornate del 9 e 10 dicembre 2024.

Riportiamo di seguito le principali novità contenute nel rinnovo del CCNL

PARTE ECONOMICA

Il rinnovo giunge al termine di un serrato confronto durato 12 mesi, durante i quali, in forza di un accordo sottoscritto il 19 marzo 2024, era stata prevista l’erogazione ai lavoratori di un elemento economico denominato ICE a partire dal 1° aprile 2024.

A seguito dell’intesa per il rinnovo tale elemento economico transitorio cesserà di essere corrisposto a partire dal cedolino paga di competenza gennaio 2025. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2025 decorreranno i nuovi aumenti retributivi che porteranno, per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, un incremento economico a regime pari a 260 euro di cui:

  • 140 euro sul tabellare;
  • 120 euro a titolo di 

Per la prima volta nel CCNL, tra le voci che compongono a tutti gli effetti la retribuzione base, entra anche l’EPA, Elemento Economico d’Area, con importi diversificati in base ai vari livelli di inquadramento. L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Con particolare riferimento al personale conducente di mezzi con massa al di sopra di 3,5 tonnellate l’EPA a regime è pari a:

  • 150 euro per il livello C3;
  • 120 euro per il livello B3;
  • 100 euro per il livello

Vale la pena sottolineare che sia gli aumenti sul tabellare che l’EPA sono assorbibili in presenza di specifici accordi individuali in merito.

Vengono inoltre adeguati gli importi delle indennità di trasferta di cui all’art. 62 a partire dal 1° gennaio 2025, ferma restando l’attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extra urbano.

Adeguamento importi trasferte:

– Servizi in territorio Nazionale

  • dalle 6 alle 12 ore da € 21,80 passa a € 23,80
  • dalle 12 alle 18 ore da € 33,02 passa a € 35,02
  • dalle 18 alle 24 ore da € 41,16 passa a € 43,16

– Servizi in territorio estero:

  • dalle 6 alle 12 ore da € 29,34 passa a € 31,34
  • dalle 12 alle 18 ore da € 43,05 passa a € 45,05
  • dalle 18 alle 24 ore da € 60,49 passa a € 62,49

SEZIONE ARTIGIANA

Con l’accordo viene confermata la Sezione Artigiana del CCNL, all’interno della quale oltre alle già note specificità, è stata inserita un’ulteriore previsione in materia di contratto di lavoro part-time che consente alle sole imprese artigiane e alle imprese aderenti a Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, di assumere un lavoratore a 14 ore settimanali, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 56 che fissa a 20 ore la durata minima settimanale dei part-timers.

Con riguardo al contratto a tempo determinato è stata regolata la disciplina del recesso prima della scadenza del termine.

La piena conferma della Sezione Artigiana, con le sue importanti previsioni riconosciute non solo alle imprese artigiane, ma anche alle imprese non artigiane associate, rappresenta un risultato estremamente positivo per la nostra Associazione.

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Nel CCNL viene sancito il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, con eccezione del personale viaggiante per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa del conducente o per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale”.

AMPLIAMENTO PERIODO DI PREAVVISO

E’ stata inoltre accolta la richiesta delle organizzazioni artigiane di estendere la durata del preavviso in caso di dimissioni del personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3, C3, da 15 a 20 giorni.

ARTICOLO 32 – DANNI

La procedura che può portare alla trattenuta in busta paga, in caso di procedimento disciplinare per danni è stata aggiornata. Le principali novità che interessano i datori di lavoro di mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono:

  • obbligo di comunicazione alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL, il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di L’obbligo non vige per le aziende prive di rappresentanza sindacale interna;
  • per i danni verrà addebitato l’importo inferiore tra danno e franchigia assicurativa, laddove esistente KASKO;
  • i danni sui quali può essere operata la trattenuta devono riguardare il mezzo;
  • i limiti delle trattenute sono stati rivisti: nei casi di dolo e colpa grave e per danni al mezzo fino a 000 euro (in precedenza 3.500 euro), per danni superiori la trattenuta a carico del lavoratore potrà essere del 75% fino ad un tetto di 15.000 euro (in precedenza 20.000 euro).

Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre 2027, per una vigenza complessiva di 3 anni e 9 mesi.