Luglio 2022

La legge di conversione del DL 21/2022 ha introdotto il nuovo art. 17-bis, che istituisce un sistema di interscambio dei pallet. Il sistema si applica ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.

I soggetti che ricevono questi pallet, a qualunque titolo salvo la compravendita, sono obbligati a:

  • restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
  • Emettere contestualmente un apposito voucher, in caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet.

Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili sarà indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet. Ogni patto contrario alle nuove disposizioni è nullo. Il valore di mercato del pallet interscambiabile, così come le caratteristiche tecnico qualitative, saranno da definire mediante specifico decreto attuativo.

Il sistema di interscambio è finalizzato ad attuare una migliore gestione dei pallet, aumentandone la tracciabilità ed il riutilizzo, in un’ottica di economia circolare, contrastando pratiche di compravendita al di fuori della legge sopperendo anche alla scarsità sul mercato di tale bene.