Condizionatori al 50% o al 65%? Ecobonus o Ristrutturazioni?
Richieste sempre più incalzanti pervengono riguardo all’installazione o sostituzione di condizionatori per far fronte alla stagione estiva.
Sconti immediati per il cliente e promesse di agevolazioni, ma la normativa vigente nella sua complessità delinea in modo restrittivo il campo d’azione e i vantaggi accessibili per i consumatori.
NUOVA INSTALLAZIONE:
L’installazione, all’interno di un’abitazione (quindi solo per immobili residenziali), di un condizionatore a pompa di calore rientra fra gli interventi cui si applica la detrazione del 50% prevista dal Bonus Ristrutturazioni (o Bonus Casa) – Rif. articolo 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/1986 e articolo 1, comma 58 della Legge 178/2020 di Bilancio per il 2021 – in quanto si tratta di opere riconducibili al conseguimento di un risparmio energetico. Per questo i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico “parlante”, con indicazione della norma di riferimento e, entro 90 giorni dall’installazione della macchina di condizionamento, deve essere inviata obbligatoriamente la prescritta comunicazione a ENEA attraverso l’apposita sezione del portale.
Non è necessario che l’intervento di installazione sia eseguito contestualmente ad altri interventi edilizi e, ai fini urbanistici, si tratta di un’attività in edilizia libera per la quale, nell’ipotesi in cui non sia richiesta la Cila, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Tale dichiarazione, si ricorda, non deve essere trasmessa ma deve essere conservata dal beneficiario ed esibita in caso di verifica da parte degli uffici preposti.
E’ applicabile quindi dal fornitore uno sconto diretto in fattura per questa tipologia di intervento, oppure il contribuente può optare per la cessione del credito.
SOSTITUZIONE:
Ai fini dell’Ecobonus al 65% – Rif. articolo 1, comma 58 della Legge 178/2020 di Bilancio per il 2021 – è necessario che l’installazione delle pompe di calore si consolidi come una sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia.
Per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato F al D.M. 6.08.2020.
Permane anche in questo caso l’obbligo di comunicazione dell’intervento a ENEA, attraverso apposito portale, con riferimento all’impianto termico esistente.