Registratori di cassa telematici

Il credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020.

FINE DEL PERIODO TRANSITORIO
A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina infatti la fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile.

SOGGETTI ESONERATI
Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (ad esempio coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

VECCHI REGISTRATORI
Gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi registratori telematici o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate.

NECESSARIA FATTURA E PAGAMENTO TRACCIATO entro il 31 dicembre
Occorre ricordare che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi, anche usati, spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020.

A CHI SPETTA, IMPORTO DEL BONUS E MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (in caso di leasing ad esempio). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).

Attenzione poi ai pagamenti rateali, la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto.

Il contributo spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA).

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con codice tributo “6899”, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.

Si ricorda, in ultimo, che il credito d’imposta dovrà essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo