Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) ha pubblicato nel mese di Agosto 2022 un aggiornamento delle procedure operative in vigore per l’anno 2022 per l’accesso alle prestazioni erogate in favore delle imprese artigiane che abbiano la necessità di ridurre o sospendere l’attività lavorativa.

L’aggiornamento in oggetto, ha previsto un Assegno Ordinario della durata di 20 settimane, corrispondenti a 100 giornate di effettivo utilizzo nel biennio mobile per le aziende che applicano un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, diversamente da quanto previsto in precedenza (13 settimane pari a 65 giorni di effettivo utilizzo).

Il biennio mobile all’interno del quale sono concesse le 20 settimane deve essere calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione garantita dal Fondo.

Ricordiamo che si considera fruita ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero per intervento dell’Assegno Ordinario concesso da FSBA.

Per poter presentare la domanda, è necessario sottoscrivere un Verbale di Accordo Sindacale per ciascun mese di competenza (con durata pari ai giorni del mese).

Si evidenzia quindi che, nel caso in cui l’esigenza di ridurre/sospendere l’attività lavorativa persista, si renderà necessario firmare un nuovo Accordo Sindacale e presentare un’ulteriore istanza per ogni successiva mensilità.

La presentazione delle domande relative ad ogni singolo mese (con ticket INPS distinto per ciascuna domanda) va effettuata entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento di riduzione/sospensione.

La firma del Verbale di Accordo Sindacale deve essere antecedente alla data di inizio della sospensione.

Evidenziamo quindi l’importanza di segnalare al proprio referente per la gestione paghe/contributi con congruo anticipo la necessità di accedere alle prestazioni del Fondo perché potranno essere concesse solo per periodi successivi alla firma dell’Accordo Sindacale (e quindi senza effetto retroattivo).

Preme infine ricordare le condizioni per l’erogazione delle prestazioni:

  • regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, da Gennaio 2019, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale se successiva, con un minimo di 6 mesi;
  • anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni alla data di richiesta della prestazione;
  • sottoscrizione di un Accordo con le Organizzazioni Sindacali (in assenza del quale la domanda di prestazione sarà messa in revisione).

Si segnala che nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda, la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.