In merito alla non applicabilità iva sulle cessione UE la Direttiva n. 2018/1910/UE, ha attribuito rilevanza sostanziale:
- al fatto che il cedente/acquirente siano dotati di un numero identificativo IVA e siano iscritti al VIES;
- alla corretta compilazione dell’elenco riepilogativo (mod. Intra) da parte del cedente.
Le nuove condizioni per la non imponibilità risultano essere le seguenti:
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- soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES
- soggettività passiva dell’acquirente e iscrizione al VIES
- trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE
- onerosità dell’operazione
- compilazione mod. Intra
Prova del trasferimento fisico dei beni – trasporto a carico del cessionario
In merito al trasferimento fisico dei beni è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.
In particolare il nuovo art. 45-bis del Regolamento n. 282/2011 modificato a decorrere dall’1/1/2020 individua le “prove” al verificarsi delle quali si presume che i beni siano stati spediti/trasportati dal territorio di uno Stato UE di partenza diverso da quello di destinazione e pertanto consente l’applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE.
Le predette prove si differenziano a seconda se i beni sono trasportati dal cedente oppure dal cessionario.
La questione relativa alle prove idonee a garantire la non imponibilità delle cessioni Intra-UE è stata oggetto di numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Purtroppo il susseguirsi di tali interventi non analizzano la problematica delle prove in modo puntuale e sistematico.
Clicca qui per conoscere la documentazione necessaria per essere in regola nel caso in qui il TRASPORTO E’ A CARICO DEL CESSIONARIO (CONSEGNA FRANCO FABBRICA), casistica nella quale spesso risulta spesso difficile entrare in possesso di un CMR firmato.