Con il Provvedimento prot. n. 171426/2020, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stati rivisti i termini previsti per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Il provvedimento interviene con modifiche sull’originario provvedimento del 28 maggio 2018 (che aveva introdotto l’obbligo per gli impianti “ad elevata automazione”), poi modificato dal provvedimento del 30 dicembre 2019 (che aveva previsto il successivo avvio dal 1° gennaio 2020 o dal 1° luglio 2020 sulla base dell’erogato di benzina e gasolio, rispettivamente oltre 3 milioni di litri o 1,5 milioni di litri).
La nuova disposizione prevede, per gli impianti che hanno avuto nel 2018 un erogato di benzina/gasolio superiore a 1,5 milioni di litri, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° settembre 2020.
Inoltre, viene soppressa la scadenza del 30 aprile 2020 entro cui dovevano essere inviati i dati dei corrispettivi del primo trimestre 2020 da parte degli impianti che hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri (il cui obbligo di RT decorreva dal 1° gennaio 2020). La scadenza del 30 aprile 2020 era stata prevista per consentire un avvio graduale per la trasmissione dei dati dei corrispettivi dei mesi di gennaio-marzo 2020 in deroga alla regola generale della trasmissione con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, prevista dal punto 4.1 provvedimento 28 maggio 2020). La citata soppressione va collegata al fatto che il Provvedimento elimina il riferimento all’avvio dell’obbligo, dal 1° gennaio 2020, per i distributori che hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità, nel 2018, superiore a 3 milioni di litri.
Come si evince dalle motivazioni al Provvedimento, resta inoltre inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che avviene: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale; entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.
Di conseguenza, la prima trasmissione avverrà entro sabato 31 ottobre 2020, posticipato al 2 novembre 2020 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile, riguarderà i corrispettivi di settembre 2020; anche per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale, i dati trasmessi riguarderanno solo l’ultimo mese del 3° trimestre, cioè settembre 2020).
In sintesi, il nuovo calendario degli avvii dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è il seguente:
Tipologia di bene ceduto | Decorrenza |
Benzina/gasolio tramite impianti di distribuzione ad elevata automazione | 1/7/2018 |
Benzina/gasolio tramite impianti con erogato 2018 >1,5 mln di litri | 1/9/2020 (*) |
Benzina/gasolio tramite impianti con erogato 2018≤1,5 mln di litri | 1/1/2021 (**) |
(*) prima del provvedimento 22/4/2020, le date erano diversificate a seconda dell’erogato di benzina/gasolio > 3 milioni di litri (1/1/2020) e > 1,5 milioni di litri (1/7/2020)
(**) data rimasta invariata |
Per i soggetti con erogato 2018 superiore a 3 milioni di litri, slitta, pertanto, la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi al 1° settembre 2020 (in quanto i medesimi vengono, come detto sopra, ricompresi nella categoria dei soggetti con erogato > 1,5 milioni di litri).