La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità in materia di Superbonus e detrazioni ordinarie, con particolare riferimento alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Tuttavia si rendono necessari chiarimenti specifici riguardo all’applicazione della normativa, rispetto ai seguenti temi:
- L’articolo 121, c. 1-ter, D.L. 34/2020, prevede l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese nel caso di opzione per sconto/cessione delle detrazioni “ordinarie” indicate nel comma 2 del medesimo articolo. Tali disposizioni non si applicano alle opere classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi ricadenti nel Bonus Facciate.
Nel precisare che l’obbligo è stato introdotto con decorrenza 12 novembre 2021 (per effetto del D.L. 157/2021) e che l’esonero per l’edilizia libera ed interventi diversi non superiori a 10.000 euro è stato introdotto dal 1° gennaio 2022, in presenza dei nuovi requisiti che esentano dall’obbligo, le Comunicazioni di opzione per sconto/cessione effettuate dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate, in assenza di visto e asseverazione, anche se relative a fatture con data di emissione compresa fra il 12 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021? In pratica tutte le comunicazioni di cessione trasmesse a partire dal 1° gennaio 2022, in presenza dei due requisiti introdotti (interventi di edilizia libera ed interventi diversi di importo non superiore ad euro 10.000) saranno esentate dall’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese, a prescindere dalla data riportata sulle fatture, dei relativi pagamenti e dalle date di esecuzione dei suddetti interventi. Una diversa interpretazione vanificherebbe la semplificazione che il legislatore ha inteso introdurre e le aspettative delle imprese che, alla luce dell’ipotesi di semplificazione ventilata in sede di dibattito parlamentare, hanno rinviato al 1° gennaio 2022 la trasmissione delle comunicazioni confidando nell’intervento legislativo. - Nell’articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020 è previsto che i costi relativi ad asseverazioni/visto siano detraibili sulla base dell’aliquota prevista per le singole detrazioni.
Tali costi, scaturenti dall’obbligo introdotto a decorrere dal 12 novembre 2021 a seguito dell’emanazione del D.L. n. 157/2021, sono detraibili anche se sostenuti nel corso del 2021? Inoltre possono formare oggetto di opzione per lo sconto/cessione, analogamente a quanto già avviene per il superbonus? - Il nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede un più ampio periodo di fruibilità dell’agevolazione per le persone fisiche, relativamente alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori pari almeno al 30% “dell’intervento complessivo”, nonché per gli IACP, relativamente alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori pari almeno al 60% “dell’intervento complessivo”. In base a quale criterio deve essere commisurata la percentuale dei lavori?
A. al totale dei soli lavori agevolabili nella misura del 110% ed in caso di più lavori agevolabili al 110% al totale riferibile alla singola tipologia o al totale complessivo;
B. al totale dei lavori agevolabili anche aventi intensità di detrazione diversa dal 110%;
C. all’intervento complessivamente considerato riconfermando, quindi, i contenuti della risposta ad interpello n. 791 del 24 novembre 2021.
I suddetti interrogativi sono stati posti da Confartigianato all’Agenzia delle Entrate, auspicando in un documento ufficiale di chiarimento da emanare a stretto giro.
Seguiranno puntuali aggiornamenti.