Gennaio 2021

Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in via telematica all’ Inail la nuova elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa del d. lgs n.81 del 2008).

Al fine di consentire ai datori di lavoro l’adempimento telematico del predetto obbligo, l’Istituto ha realizzato il servizio “Dichiarazione Rls”, disponibile sul portale www.inail.it nella sezione “Servizi Online” secondo le modalità descritte nel manuale operativo scaricabile dal portale istituzionale nella sezione Supporto – Guide e manuali operativi – Prevenzione.

Il servizio consente l’inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o designazione mentre successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Risulta invece preclusa la possibilità di cancellare ovvero eliminare i nominativi inseriti.

E’ opportuno inoltre sottolineare che l’applicativo in argomento, riguarda solo la figura del Rls aziendale e non i Rappresentanti della sicurezza territoriale (RLST). Infatti in base alle circolari Inail del 21 maggio 2009, n.26 e del 25 agosto 2009, n. 43, l’impresa è sollevata dall’obbligo di comunicare il nominativo del Rls nel caso in cui si avvalga del rappresentante territoriale.

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