Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre n. 246 il decreto “End of Waste” per rifiuti inerti, DM 27 settembre 2022, n. 122 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Entro 180 giorni  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Sempre entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, il produttore, dovrà presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs.vo 152/06 (procedure semplificate) indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs.vo 152/06 (AIA).

Infine, tale provvedimento stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 4 novembre.

(Rif. www.anaepa.it)