Al fine di consentire e rendere più rapide le attività di soccorso umanitario per l’Ucraina si precisa quanto segue in materia di tempi di guida e di riposo e di permessi di viaggio per quanto concerne il trasporto di merci e di passeggeri.

Non si applicano “ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio” le disposizioni relative al rispetto dei tempi di guida e di riposo alla guida dei veicoli di trasporto di merci e di passeggeri (lettera d dell’art. 3 del Regolamento n. 561/2006).

Per quanto riguarda il trasporto internazionale delle merci su strada, l’Accordo, sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di merci fatto a Kiev il 3 febbraio 1988, prevede, all’Art 14, le esenzioni dal requisito di possesso di autorizzazioni di cui al punto 6) esclusivamente per i “trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali”, in cui possono essere incluse altre tipologie di materiali quali coperte, generi di prima necessità.